In tema di licenziamento per giusta causa, il datore di lavoro non può prescindere dalla previa contestazione dell'addebito e dall'audizione del lavoratore, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, se quest'ultimo lo richiede e non abbia fini dilatori, ma la funzione di protrarre la difesa scritta attraverso chiarimenti e precisazioni.
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