I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità devono essere computati, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella sentenza n. 5797, del 13 novembre 2007.
Il caso ha riguardato una insegnante supplente, la quale inserita in una graduatoria provinciale permanente, si era vista attribuire dal Provveditorato agli studi un punteggio inferiore a quello maturato, in quanto era stato escluso da quest'ultimo il periodo di astensione facoltativa ex art. 7, comma 1, L. n. 1204/1971 dalla stessa fruito.....
(Gesuele Bellini)
Consiglio di stato, Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5797 - Gesuele Bellini
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