Nel corso del procedimento speciale sul silenzio, qualora l'Amministrazione eserciti la funzione pubblica con un provvedimento espresso, viene meno l'esigenza di certezza sottesa al rimedio di cui all'art. 21 bis della Legge n. 1034/71. In questo frangente, è inibita al G.A. ogni valutazione circa la fondatezza della pretesa sostanziale la quale troverà la naturale sede di scrutinio nell'eventuale giudizio di legittimità che il richiedente insoddisfatto vorrà intraprendere.
Pertanto, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sopravvenuto sia favorevole all'istante, potrà essere adottata una statuizione processuale di cessazione della materia....leggi tutto....
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