di Gerolamo Taras - Contro il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione, la domanda di accertamento dell'illegittimità dell'inerzia mantenuta sull'istanza  dal Soggetto Pubblico, non può essere proposta collettivamente nel medesimo giudizio.

 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 03904/2014 spiega perché:

- nel Codice del processo amministrativo non si riscontrano  norme  che autorizzano la proposizione di un ricorso collettivo per proporre la domanda di accertamento e condanna di cui all'art. 31 c.p.a.;

- non depone a favore  della proponibilità di una siffatta azione, la circostanza che la giurisprudenza abbia ritenuto possibile cumulare l'azione di accertamento del silenzio e l'azione di annullamento dell'atto medio tempore adottato ovvero dell'azione di condanna al risarcimento del danno (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 22 gennaio 2013 n. 355), giacché in tali casi l'orientamento ha ad oggetto i ricorsi cumulativi e non quelli collettivamente proposti e, conseguentemente, detto orientamento è dimostrativo della necessità che, stante il principio di tipicità delle azioni e domande proponibili dinanzi al giudice amministrativo, al fine di avanzare correttamente una domanda giudiziale al giudice amministrativo occorre sempre che essa sia inserita nel catalogo delle azioni proponibili di cui al Codice del processo amministrativo;

- del resto, osta ad una interpretazione estensiva sul tema, la circostanza che la domanda di accertamento e di condanna in materia di silenzio non può che essere riferita al singolo procedimento avviato e non concluso e si ricollega alla istanza procedimentale proposta da un ben determinato soggetto, per la cui istruzione procedimentale è necessario il riscontro della presenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento favorevole o sfavorevole pur sempre riferiti al singolo istante;

- ne deriva che lo scrutinio che esercita il giudice amministrativo nell'ipotesi di azione proposta ai sensi dell'art. 31 c.p.c. è riferito al singolo caso e ad un ben definito procedimento avviato dall'interessato, di talché nel medesimo giudizio non può essere scrutinata la posizione di altri istanti, i cui procedimenti peraltro sono caratterizzati da una temporalità procedimentale non sovrapponibile ad altri e diversi procedimenti.


Sulla base di queste considerazioni il TAR, ha dichiarato  inammissibile il ricorso collettivo proposto da alcuni  cittadini stranieri contro il MINISTERO DELL'INTERNO, per la declaratoria dell'inadempimento all''obbligo di provvedere sulla richiesta di rilascio della cittadinanza italiana.

I ricorrenti, prima di rivolgersi al Giudice, avevano in precedenza presentato al Ministro separate  richieste  di rilascio della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91. L' Amministrazione, però, al momento della proposizione del ricorso, non aveva ancora completato i relativi procedimenti, violando quindi l'obbligo di provvedere.

Dalla pronuncia nessuna conseguenza  sul piano sostanziale per i Ricorrenti. La definizione in rito della controversia lascia inalterato, per l'amministrazione, l' obbligo di provvedere rispetto a ciascuna istanza di avvio del procedimento proposta (nella specie per il rilascio del provvedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana), per effetto dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241; mentre  per i cittadini stranieri, il procedimento per la concessione della cittadinanza italiana, continuerà a seguirà il proprio iter naturale. Gli eventuali provvedimenti da adottarsi, sia favorevoli o sfavorevoli, non potranno essere  influenzati dalla decisione assunta, in questa occasione, dal Giudice Amministrativo.

 

Tar del Lazio sentenza n. 03904/2014
Vedi allegato
Gerolamo Taras - dott.ninotaras@gmail.com - Altri articoli di questo autore

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: