Si segnala all'attenzione dei lettori una pregevole sentenza della CGT di secondo grado della Marche (n. 1059/2025 sotto allegata), in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, che ha ristabilito giustizia e diritto a fronte di un sillogismo troppo spesso utilizzato dal Fisco, secondo cui se l'operazione è fatturata da una cartiera, l'operazione è certamente inesistente.
Come rilevato correttamente dai Giudici marchigiani, se il contribuente fornisce la prova dell'effettiva esecuzione dell'operazione fatturata, la natura di cartiera di chi la pone in essere non è sufficiente a disconoscere l'operazione stessa: "Come affermato dall' appellante: "va premesso che una società può essere in teoria una cartiera, ma compiere una o più operazioni reali (cfr. ex multis, Cassazione civile sez. trib., 05/07/2018, (ud. 07/03/2018, dep. 05/07/2018), n.17619); come viceversa è possibile che una società che abbia un'effettiva operatività sul mercato espleti attività commerciali fittizie nei confronti di un "pseudo-cliente" al quale emette fattura, solo allo scopo di procurargli un indebito abbattimento degli utili, attraverso la sovrastima dei costi iscritti nel bilancio d'esercizio".
Come noto, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni I.V.A. e deduzione di costi fatturati, fornendo elementi anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione, è onere del contribuente, che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'I.V.A. correlativamente indicata, provare l'effettiva esistenza delle operazioni.
La sentenza in commento è ricca di spunti di notevole interesse pratico ai fini di una efficace difesa avverso gli atti impositivi in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, e rappresenta un precedente di notevole importanza per la tutela dei diritti del contribuente.
Sebbene l'Amministrazione finanziaria sia legittimata a ritenere l'oggettiva inesistenza delle operazioni, mediante la dimostrazione, anche presuntiva, che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma", spetta al contribuente il diritto di sovvertire tale ricostruzione e dunque, ai fini della detrazione dell'IVA e/ o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.
Segnatamente, l'Agenzia delle Entrate non può disconoscere i costi relativi ad operazioni di cui asserisce l'inesistenza oggettiva, se il contribuente che si è avvalso delle fatture contestate, deducendone i costi e detraendone l'IVA, dimostra che le operazioni contestate sono state realmente poste in essere, anche qualora il soggetto che ha emesso la fattura venga definito cartiera per qualsivoglia ragione.
Lorenzo Palmese
Avvocato tributarista in Pescara
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