Con l'ordinanza n. 3588 del 17 febbraio 2026 la Corte di cassazione chiarisce quando, nel processo tributario, sia legittima la compensazione delle spese e ribadisce che tale soluzione costituisce oggi un'ipotesi eccezionale, subordinata alla presenza di "gravi ed eccezionali ragioni" da indicarsi analiticamente in motivazione.
La progressiva restrizione normativa - dal riferimento ai "giusti motivi" all'attuale formulazione più rigorosa - si inserisce nel percorso di armonizzazione del processo tributario ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., imponendo al giudice un controllo stringente sulla deroga al criterio della soccombenza.
Ne consegue che l'annullamento dell'atto in autotutela non giustifica di per sé la compensazione delle spese, dovendo il giudice applicare il criterio della soccombenza virtuale.
Il perimetro delle "gravi ed eccezionali ragioni" e il divieto di motivazione apparente
Nel caso esaminato, la CTR del Lazio aveva disposto la compensazione delle spese richiamando una generica incertezza in ordine alla validità della notifica via PEC. La Suprema Corte censura tale impostazione, qualificandola come violazione di legge, poiché fondata su formule stereotipate prive di effettivo riscontro oggettivo.
Secondo la Cassazione, non ogni divergenza interpretativa integra una "grave ed eccezionale ragione". L'incertezza idonea a giustificare la compensazione deve essere oggettiva, riguardare questioni giuridiche di particolare complessità e non risultare già superata da un orientamento consolidato al momento della decisione. Diversamente, il richiamo all'incertezza si traduce in una motivazione meramente apparente, incompatibile con l'obbligo di specificità imposto dall'art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La disposizione si pone in linea con l'evoluzione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., cui l'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 rinvia in via generale, rafforzando il carattere eccezionale della compensazione e l'esigenza di una motivazione puntuale e verificabile.
In questa prospettiva, la funzione nomofilattica della Corte assume un ruolo centrale: essa impedisce che la categoria dell'incertezza venga utilizzata come espediente retorico per eludere il principio di causalità nella ripartizione delle spese.
Autotutela, cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale
Particolarmente significativo è il passaggio in cui la Corte affronta il tema della cessazione della materia del contendere conseguente all'annullamento dell'atto in autotutela. La questione assume rilievo pratico soprattutto nei casi in cui l'Amministrazione ritiri l'atto dopo l'instaurazione del giudizio.
L'ordinanza chiarisce che il ritiro dell'atto impugnato non legittima automaticamente la compensazione delle spese. In tali ipotesi, il giudice è tenuto ad applicare il criterio della soccombenza virtuale, svolgendo una valutazione prognostica sulla probabile fondatezza del ricorso.
La compensazione fondata unicamente sull'intervenuto annullamento dell'atto risulta infatti intrinsecamente illogica, poiché finisce per neutralizzare le conseguenze processuali dell'errore iniziale dell'Amministrazione. Una simile soluzione, oltre a svuotare di contenuto il principio di responsabilità processuale, si porrebbe in tensione con l'art. 24 Cost., che tutela il diritto di difesa, e con i principi di collaborazione e buona fede sanciti dall'art. 10 della legge n. 212/2000.
Se il contribuente è stato costretto ad agire in giudizio per rimuovere un atto illegittimo, il successivo ravvedimento dell'ente non può tradursi in un vantaggio economico per quest'ultimo.
Considerazioni conclusive
L'ordinanza n. 3588/2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a ricondurre la disciplina delle spese processuali entro parametri di rigore e coerenza sistemica. La compensazione non può essere utilizzata come strumento di equità discrezionale né come meccanismo deflattivo; essa rappresenta una deroga che richiede una motivazione puntuale e verificabile.
La pronuncia rafforza l'idea che l'effettività della tutela giurisdizionale nel processo tributario passi anche attraverso una corretta applicazione del criterio della soccombenza. In assenza di tale rigore, il costo della difesa rischierebbe di gravare su chi ha dovuto attivare il giudice per rimediare a un comportamento illegittimo dell'Amministrazione, con evidente compromissione della pienezza della garanzia costituzionale.
Sul piano applicativo, il principio affermato offre un solido fondamento per contestare compensazioni immotivate e per rivendicare il ristoro integrale delle spese nei casi di autotutela tardiva, riaffermando che il processo tributario non tollera soluzioni equitative sganciate dal criterio di causalità.
Avv. Lucio Scotti
Foro di Taranto
Studio Legale Scotti
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