Identità personale e inganno nell'era digitale
La norma incriminatrice punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, induce taluno in errore sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona ovvero attribuendosi un falso nome, stato o qualità. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che l'identità tutelata non si esaurisce nei dati anagrafici, ma ricomprende l'identità sociale complessivamente intesa (Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2011, n. 43376).In ambito social, la condotta tipica si realizza frequentemente mediante la creazione di profili falsi o l'uso indebito dell'immagine e delle generalità altrui. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che integra il reato di cui all'art. 494 c.p. la creazione di un profilo Facebook recante nome e fotografia di un soggetto reale, idoneo a trarre in inganno una pluralità indeterminata di utenti, anche in assenza di contatti diretti con la persona offesa (Cass. pen., sez. V, 15 febbraio 2019, n. 25774).
Elemento centrale resta l'induzione in errore, che può riguardare anche la cerchia relazionale online, purché la falsa identità sia concretamente idonea a incidere sulle relazioni sociali o giuridiche della vittima (Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2016, n. 29638). È invece esclusa la rilevanza penale nelle ipotesi di utilizzo meramente parodistico o privo di dolo specifico, non essendo sufficiente la mera simulazione dell'identità in assenza di offensività concreta.
La sostituzione di persona sui social si presta, inoltre, a frequenti ipotesi di concorso con altri reati, quali la diffamazione, la truffa o gli atti persecutori, quando l'impersonificazione costituisca il mezzo per una più ampia e sistematica lesione della sfera personale altrui.
In conclusione, l'art. 494 c.p. si conferma norma di particolare elasticità, capace di adattarsi alle nuove forme di identità digitale, a condizione che l'interpretazione giurisprudenziale resti ancorata ai principi di tipicità, offensività e dolo specifico.
Dott. Alessandro Pagliuca
Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense
Criminologo
alessandropagliuca12@gmail.com
• Foto: 123rf.com








