Con il termine "clonazione" si intende la creazione di un account che riproduce in tutto o in parte l'identità digitale di un utente reale, utilizzando fotografie, contenuti e dati personali tratti dal suo profilo originario.
Tale prassi, lungi dall'essere un mero fastidio, assume rilevanza giuridica perché idonea a ledere diritti fondamentali della persona, quali il diritto all'identità, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza, oltre a integrare possibili ipotesi di reato.
Le ragioni dell'aumento del fenomeno
Diversi fattori contribuiscono alla diffusione dei profili clonati:
• Finalità fraudolente: molti account vengono creati per trarre in inganno gli utenti, ad esempio chiedendo denaro, promuovendo truffe di investimento o raccogliendo dati sensibili.
• Finalità diffamatorie: il clone può essere utilizzato per diffondere contenuti falsi o denigratori, attribuendoli alla vittima.
• Finalità di manipolazione sociale: l'uso di profili apparentemente autentici può servire per orientare opinioni, generare disinformazione o condizionare il dibattito pubblico.
• Facilità tecnica: la riproduzione di un profilo è resa semplice dalla natura aperta dei social network, dove immagini e dati sono liberamente accessibili e replicabili.
Inquadramento giuridico
Il fenomeno della clonazione di profili si colloca in una zona di intersezione tra diritto penale, civile e disciplina sulla protezione dei dati personali.
3.1. Profili penalistici
La condotta può integrare:
• Sostituzione di persona (art. 494 c.p.), che punisce chi induce taluno in errore attribuendosi un nome o un attributo altrui, anche attraverso mezzi telematici.
• Diffamazione (art. 595 c.p.), qualora il profilo venga usato per offendere la reputazione della vittima.
• Truffa (art. 640 c.p.), se il falso profilo è strumentalizzato per conseguire un profitto con altrui danno.
• Trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018), se i dati della persona vengono utilizzati senza consenso.
3.2. Profili civilistici
Sul piano civilistico, la clonazione incide su diritti della personalità:
• Tutela dell'immagine e dell'identità personale (artt. 2, 10 c.c., artt. 96-97 l. aut.). La riproduzione non autorizzata di fotografie e dati integra una lesione risarcibile.
• Responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. per la violazione del diritto alla reputazione e all'identità digitale.
La giurisprudenza, inoltre, tende a ricondurre tali condotte a ipotesi di danno non patrimoniale, risarcibile anche in assenza di un pregiudizio economico diretto.
3.3. Profili di diritto dei dati personali
Il GDPR (Reg. UE 2016/679) impone che i dati personali siano trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza. L'uso indebito di immagini e dati costituisce trattamento illecito, con conseguente diritto dell'interessato a:
• ottenere la rimozione dei contenuti;
• esercitare il diritto all'oblio;
• attivare rimedi giurisdizionali e segnalazioni al Garante Privacy.
Strumenti di tutela e prevenzione
Le forme di protezione sono molteplici e si articolano su più livelli:
• Tutela preventiva: adottare misure di sicurezza nell'uso dei social (profilo privato, riduzione della pubblicità dei dati, uso di watermark su immagini).
• Tutela in sede amministrativa: segnalazione del profilo falso alla piattaforma, che ha l'obbligo di rimozione in base al Digital Services Act (Reg. UE 2022/2065), rafforzando la responsabilità delle piattaforme rispetto ai contenuti illeciti.
• Tutela penale: denuncia/querela presso le autorità competenti, che può condurre a indagini sull'autore della clonazione.
• Tutela civile: azione risarcitoria per danno patrimoniale e non patrimoniale; richiesta di provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per l'immediata inibitoria dell'uso del profilo falso.
• Tutela in materia di privacy: segnalazione o reclamo al Garante, che può ordinare la cancellazione dei dati e irrogare sanzioni.
Considerazioni conclusive
La clonazione dei profili Instagram rappresenta una delle più insidiose manifestazioni della vulnerabilità dell'identità digitale.
Se da un lato la rapidità di diffusione del fenomeno è legata alla facilità tecnica con cui un profilo può essere replicato, dall'altro occorre rafforzare la consapevolezza degli utenti e il coordinamento tra strumenti giuridici e tecnologie di protezione.
Il diritto positivo, già oggi, offre un ventaglio di rimedi: la sfida è garantirne l'effettività, contemperando la libertà di comunicazione con la necessaria protezione dell'identità personale nell'era digitale.
