Tali condotte, spesso inizialmente svalutative e intimidatorie, si inseriscono in una progressione criminodinamica che può sfociare in aggressioni fisiche e persecutorie. Sul piano giuridico-penale, la giurisprudenza ha chiarito come l'art. 612-bis c.p. non richieda un rapporto affettivo diretto tra autore e vittima, essendo sufficiente una reiterazione di comportamenti idonei a cagionare un perdurante stato di ansia o timore (Cass. pen., sez. V, n. 20895/2019).
Non è infrequente che tali condotte integrino anche il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p., aggravate dal contesto relazionale e dalla finalità di sopraffazione, nonché la violenza privata ex art. 610 c.p., laddove la vittima venga costretta a modificare le proprie abitudini di vita, soprattutto in ambito genitoriale. La Cassazione ha inoltre ribadito che la violenza psicologica, se grave e reiterata, assume piena rilevanza penale autonoma (Cass. pen., sez. VI, n. 11945/2020).
Merita attenzione il possibile concorso morale dell'ex partner, configurabile ex art. 110 c.p., qualora emerga un contributo causale attraverso istigazione, rafforzamento del proposito criminoso o consapevole strumentalizzazione del conflitto.
La violenza contro la donna separata diviene così espressione di un sistema relazionale patologico, nel quale il corpo e la dignità femminile si trasformano in strumenti di regolazione del potere. La risposta penale deve essere ferma e tempestiva, per evitare che la separazione si traduca in una nuova e silenziosa forma di vittimizzazione.
Dott. Alessandro Pagliuca
Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense
Criminologo - DPO
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