La Cassazione chiarisce che un giudice non è incompatibile se deve esaminare nuovamente misure cautelari personali o reali già annullate

Nessuna incompatibilità per il giudice in sede cautelare

Secondo la Cassazione (sentenza n. 41418/2025), un magistrato può valutare nuovamente una questione di diritto in sede cautelare, anche se una precedente ordinanza personale o reale è stata annullata. Non sussiste incompatibilità solo perché il giudice si trova a pronunciarsi su un tema già oggetto di provvedimento annullato.

Il principio si basa sul fatto che l'annullamento in sede di legittimità non individua il giudice come persona fisica diversa, a differenza di quanto avviene per le sentenze di merito.

Misure personali e reali: stessa regola

La Corte sottolinea che non esiste differenza tra misure cautelari personali e reali: se un provvedimento è stato annullato, il magistrato può comunque continuare a giudicare senza incorrere in incompatibilità o mancanza di terzietà.

Questa interpretazione si riallaccia alla decisione n. 91/2023 della Corte Costituzionale, che aveva già escluso incompatibilità per i giudici che avevano adottato misure cautelari reali annullate.

La ricusazione del giudice

Nel caso esaminato, il ricorso sosteneva che il magistrato fosse chiamato a decidere sulle stesse questioni di diritto già affrontate in un precedente provvedimento da lui presieduto.

La Cassazione ha confermato che la richiesta di ricusazione può essere dichiarata manifestamente infondata con procedura semplificata in camera di consiglio, senza necessità di contraddittorio.

Il Codice di procedura penale (art. 41, comma 1) stabilisce che il collegio debba decidere «senza ritardo». Solo se la richiesta non è manifestamente infondata, l'istanza deve essere esaminata secondo le regole ordinarie del procedimento in camera di consiglio (art. 127 c.p.p.).


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