Il CNF chiarisce che l'uso di espressioni sconvenienti è illecito disciplinare anche se i fatti sono veri. Conta il decoro della professione forense


Con la sentenza n. 191 del 2025, pubblicata l'8 dicembre sul sito del Codice deontologico forense, il Consiglio nazionale forense ha affrontato il tema dell'uso di espressioni sconvenienti e offensive da parte dell'avvocato, ribadendo i limiti deontologici del diritto di critica.

Il fatto all'origine del procedimento disciplinare

Il procedimento trae origine da dichiarazioni rese da un avvocato nei confronti di colleghi o terzi, caratterizzate da toni ritenuti offensivi e sconvenienti. L'incolpato aveva sostenuto che tali espressioni fossero giustificate dalla veridicità dei fatti denunciati e dalla necessità di manifestare il proprio biasimo rispetto a condotte ritenute censurabili.

Il divieto di espressioni sconvenienti nel Codice deontologico

Il Consiglio nazionale forense ha richiamato l'articolo 52 del Codice deontologico forense, che vieta all'avvocato l'uso di espressioni sconvenienti o offensive. Tale divieto opera in modo autonomo e prescinde sia dal contesto in cui le espressioni vengono utilizzate sia dalla fondatezza o veridicità dei fatti cui esse si riferiscono.

Irrilevanza della verità dei fatti rappresentati

Secondo il CNF, la veridicità delle circostanze oggetto delle dichiarazioni non scrimina l'illecito disciplinare. Anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti altrui, l'avvocato è tenuto a mantenere un linguaggio rispettoso, evitando toni aggressivi, animosità personali o espressioni lesive della reputazione e della dignità delle persone coinvolte.

Tutela del decoro e della dignità della professione

La decisione sottolinea che la ratio dell'articolo 52 cdf risiede nella tutela del decoro e della dignità della professione forense. Tali valori impongono all'avvocato di esprimere critiche o denunce in forme corrette e misurate, indipendentemente dalle eventuali conseguenze civilistiche o penali della condotta.

Libertà di manifestazione del pensiero e suoi limiti

Il Consiglio nazionale forense ha chiarito che il divieto di espressioni offensive non contrasta con l'articolo 21 della Costituzione. La libertà di manifestazione del pensiero non ha carattere assoluto, ma incontra limiti nei diritti altrui e nella tutela di interessi di pari rango costituzionale, tra cui il rispetto della dignità personale e il corretto esercizio della funzione difensiva.

Principio di diritto affermato dal CNF

Con la sentenza n. 191/2025, il CNF ha affermato che l'uso di espressioni sconvenienti e offensive integra illecito disciplinare di per sé, non scriminato dalla verità dei fatti narrati. L'avvocato è sempre tenuto a mantenere un linguaggio consono al ruolo rivestito e rispettoso della reputazione altrui, a tutela del prestigio dell'avvocatura.


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