Obbligo di mantenimento: modalità di pagamento stabilite dal giudice
Nel diritto di famiglia, l'obbligo di mantenimento dei figli, stabilito dal giudice, deve essere adempiuto nelle modalità indicate nel provvedimento, senza possibilità di compensazione con crediti diversi, salvo accordi tra le parti o modifiche delle disposizioni giudiziali. Ciò significa che il pagamento non può essere ridotto o compensato con altre spese, anche se relative al minore.
Pagamento a terzi e l'obbligo verso l'altro genitore
Il pagamento diretto a terzi, come nel caso di una baby-sitter, da parte del genitore obbligato non libera dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro genitore. L'unica eccezione è se il giudice ha disposto diversamente, ma in mancanza di una modifica del provvedimento, il pagamento deve essere effettuato all'altro genitore.
Il caso concreto: opposizione al precetto per il mantenimento
Nel caso esaminato, la moglie aveva notificato al marito un atto di precetto per il pagamento delle mensilità di mantenimento non versate, relative al figlio minore, per il periodo maggio 2019-gennaio 2020. Il provvedimento del Tribunale di Roma stabiliva un importo di €500 mensili per le spese ordinarie, comprese vitto, abbigliamento, abitazione e baby-sitter. Il marito ha proposto opposizione, sostenendo di aver adempiuto all'obbligo pagando direttamente la baby-sitter, e contestando il calcolo degli importi.
La sentenza del Giudice di Pace e l'appello della donna
Il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione del marito, ritenendo che il pagamento diretto alla baby-sitter fosse liberatorio. Tuttavia, la donna ha impugnato la decisione, contestando la compensazione del mantenimento con le spese della baby-sitter e altri aspetti relativi alle prove e alle richieste istruttorie.
La decisione del Tribunale di Roma
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 13023 del 24 settembre 2025, ha accolto l'appello della donna, affermando che l'obbligo di mantenimento doveva essere adempiuto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, ossia il versamento diretto all'altro genitore. È stato escluso che il pagamento a terzi, come la baby-sitter, possa liberare il genitore obbligato. Inoltre, è stato accertato che l'uomo aveva versato una somma inferiore rispetto a quanto dovuto, confermando la correttezza del calcolo effettuato dalla donna.
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