Messa alla prova ammessa per il furto in abitazione
Con la sentenza n. 38670/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto previsto dall'articolo 624-bis c.p. - furto in abitazione e furto con strappo - rientra nel perimetro dei reati per cui è possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
La conclusione deriva dall'interpretazione congiunta dell'articolo 168-bis c.p. e dell'articolo 550, comma 2, c.p.p., che elenca le ipotesi di citazione diretta, considerate idonee all'ammissione al beneficio.
Interesse a impugnare anche con condanna a LPU
La Cassazione afferma che l'imputato ha interesse a ricorrere anche quando sia stato condannato a una pena sostitutiva di lavoro di pubblica utilità.
La ragione risiede nella profonda diversità tra messa alla prova e sanzioni sostitutive, soprattutto sotto il profilo degli effetti penali.
Differenze messa alla prova e sanzioni sostitutive
Effetti sostanziali
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Messa alla prova: se conclusa positivamente estingue il reato e tutti i suoi effetti, impedendo che emerga recidiva e senza precludere future sospensioni condizionali.
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Sanzioni sostitutive: presuppongono accertamento di colpevolezza e, in caso di inosservanza, comportano il ripristino della pena detentiva. Non estinguono il reato.
Durata delle misure
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Il lavoro di pubblica utilità dura quanto la pena detentiva sostituita.
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La messa alla prova può prolungarsi al massimo per due anni.
Iscrizione nel casellario giudiziale
Solo la messa alla prova garantisce l'esclusione della menzione dei provvedimenti nei certificati richiesti dall'interessato o dalle pubbliche amministrazioni.
Le sanzioni sostitutive, basate su una condanna, non beneficiano delle stesse esclusioni.
Per tali ragioni la Corte ritiene evidente l'interesse del ricorrente: la messa alla prova è misura più favorevole e idonea a evitare effetti pregiudizievoli duraturi.
Esclusione erronea della messa alla prova
Nel caso esaminato, il GIP aveva negato l'accesso alla messa alla prova ritenendo:
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che la cornice edittale del reato superasse il limite di quattro anni dell'art. 168-bis c.p.;
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che l'art. 624-bis non fosse compreso nell'elenco dei reati ammissibili ai sensi dell'art. 550, comma 2, c.p.p.
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l'art. 168-bis c.p. deve essere interpretato alla luce dell'art. 550 c.p.p.;
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la mancanza di coordinamento tra norme vecchie e nuove va superata con una lettura coerente con il favor rei.
Il ricorrente ha contestato tali conclusioni, sostenendo che il furto in abitazione è già oggetto di citazione diretta.
Cassazione: il 624-bis rientra tra i reati ammissibili
La Suprema Corte richiama un orientamento consolidato: il reato di cui all'art. 624-bis c.p. è incluso tra i delitti per cui è possibile procedere con citazione diretta, e quindi rientra automaticamente nel regime della messa alla prova.
Secondo i giudici:
Rilevanza dell'evoluzione legislativa
La Cassazione osserva che il legislatore del 2014, nel prevedere la messa alla prova, ha utilizzato come criterio proprio il sistema della citazione diretta.
Poiché il furto in abitazione, introdotto nel 2001, ha assorbito le precedenti ipotesi di furto in abitazione e furto con strappo previste dagli artt. 624 e 625 c.p., e poiché queste ultime erano sottoposte a citazione diretta, si deve ritenere che la stessa disciplina valga per la fattispecie attuale.
Ricorso accolto
La Corte ha quindi riconosciuto che il furto in abitazione rientra tra i reati ammissibili alla messa alla prova e ha dichiarato fondata l'impugnazione dell'imputato, superando l'interpretazione restrittiva del GIP.
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