Dispositivi di rilevazione di infrazioni al passaggio con il rosso: serve l'omologazione per legittimare la contestazione.
Lo ha deciso il Giudice di Pace di Reggio Emilia con sentenza n. 465/2025 (sotto allegata).
La vertenza nasce da una sanzione per superamento della linea di arresto all'intersezione semaforizzata con relativa prosecuzione della marcia nonostante la lanterna proiettasse luca rossa nel senso di marcia (art. 146/3 c.d.s. (rif. art. 41 c. 11 cds).
Il destinatario del verbale ricorreva al Giudice di Pace di Reggio Emilia eccependo, tra gli altri motivi, anche il difetto di omologazione dell'apparecchio accertatore dell'infrazione semaforica.
Esaminati gli atti il Giudice di Pace con una sentenza innovativa ha ritenuto che anche per i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo sia necessaria l'omologazione quale requisito imprescindibile per la legittimità dell'accertamento basato sull'acquisizione di immagini, non diversamente dai dispositivi di rilevamento della velocità.
L'art. 201 comma 1 ter c.d.s. in correlazione con l'art. 45 comma 6 cds prevede infatti che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa non sia necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate. Omologazione di cui l'amministrazione non ha fornito prova con la conseguente impossibilità di accertare la conformità del sistema ai requisiti di legge anche ai fini della necessità di contestazione immediata o differita della violazione.
Il Giudice ha conseguentemente annullato integralmente il verbale di contestazione opposto ai sensi dell'art. 7 comma 10 D.Lgs. 150/11.
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