"Nel processo tributario, che ha un oggetto delimitato rigidamente dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione dell'atto impositivo, ogni ricorso deve avere una sua precisa autonomia, non essendo consentito, a pena di inammissibilità, che esso si limiti a richiamare motivi di gravame formulati in un allegato al ricorso notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo". E' il principio di diritto affermato dalla sezione tributaria della Cassazione, nell'ordinanza n. 23251/2024 (sotto allegata).
La Cassazione chiarisce che non è possibile limitarsi a richiamare i motivi di gravame per relationem
Nella vicenda, 'Agenzia delle entrate notificava per li periodo d'imposta 2006-2007 avviso di accertamento ad una società recuperando importi ai fini Ires e Irap per l'errata determinazione di quote di ammortamento di due cespiti. Il ricorso alla CTP di Venezia avanzato dalla contribuente veniva dichiarato inammissibile, in quanto la contribuente chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo limitandosi a contestare l'illegittimità per i motivi già sollevati in altri ricorsi pendenti avverso altri atti impositivi. La CTR del Veneto confermava la sentenza impugnata a seguito di appello proposto dalla curatela del fallimento di
s.r.l., dichiarato nelle more.
La curatela fallimentare avanza ricorso incentrato su un solo motivo lamentando l'illegittimità della sentenza d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la CTR escluso che l'indicazione dei motivi di ricorso "possa ritenersi adempiuta attraverso li rinvio per relationem ai motivi presenti in uno degli atti allegati al ricorso".
Per gli Ermellini, tuttavia, il motivo è infondato.
Nela giurisprudenza di legittimità, affermano, infatti, i giudici, "è consolidato e merita conferma li principio secondo il quale ogni ricorso, in sede tributaria, deve avere una precisa autonomia, essendo il processo tributario calibrato sul singolo atto oggetto di impugnazione; il che è d'altronde conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo il quale il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni comprese nei motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo (art. 18 e 24 d.igs. 31 dicembre 1992 n. 546), i quali motivi costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo (v. Cass. n. 13934 del 2011)".
Non è pertanto consentito, nell'impugnazione di un determinato atto, "semplicemente e genericamente richiamare, ai sensi dell'art. 18 cit., motivi di gravame formulati in altro ricorso quand'anche relativo in ipotesi a causa connessa (Cass. n. 23047 del 2012) o addirittura, come nel caso di specie, delineati all'interno di un allegato del medesimo ricorso, notificato alla controparte unitamente a quest'ultimo, e richiamato per relationem".
In definitiva, la S.C. rigetta il ricorso.
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