È nullo l'atto impositivo relativo all'Ici se non viene allegata la deliberazione della Giunta che fissa il valore delle singole aree. È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20535 depositata il 1 ottobre scorso. Respingendo il ricorso proposto dal Comune di Arezzo, gli Ermellini hanno stabilito che quando l'atto impositivo viene motivato per relationem, devono essere allegati gli atti richiamati, anche se pubblici, secondo quanto prescritto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente (legge n. 212/2000) che stabilisce espressamente che “se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Il comune di Arezzo, nel proporre ricorso per cassazione aveva eccepito che, essendo la deliberazione un atto generale soggetto a pubblicità legale, non sarebbe stato necessario allegarla. Al contrario, gli Ermellini hanno spiegato che “in tema di accertamento tributario motivato per relationem, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. art. 7 L. n. 212 del 2000 (recante lo statuto dei diritti del contribuente) la legittimità dell'avviso richiede (solo) la conoscenza o la conoscibilità dell'atto da parte del contribuente, ove si tratti di atto extratestuale, laddove solo col regime introdotto dalla norma sopra richiamata (e poi, per le imposte sui redditi, dall'art. 1 d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32) l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale”.
È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20535 depositata il 1 ottobre 2010
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