L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i caffè che l'azienda offre ai dipendenti con finalità di merchandising contribuiscono alla formazione del reddito dei lavoratori

Omaggi ai dipendenti e reddito

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Una società che produce e commercializza caffè all'ingrosso e al dettaglio si rivolge all'Agenzia delle Entrate, che fornisce la risposta n. 89/2024 (sotto allegata). La società riconosce come benefit ai propri dipendenti l'omaggio della bevanda. In pratica ogni dipendente ha diritto a una bevanda gratuita al giorno, preparata all'interno della caffetteria durante il turno di lavoro, che il lavoratore può consumare esclusivamente durante la pausa. Ogni dipendente inoltre, una volta al mese, riceve in omaggio un sacchetto di caffè selezionato per far conoscere il prodotto ad amici e familiari.

Caffè omaggio: strategia di marketing

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La società, per finalità di marketing, sta valutando anche la possibilità di omaggiare occasionalmente i dipendenti con prodotti di merchandising come tazze, grembiuli, barattoli e spillette con il logo aziendale.

I beni omaggiati ai dipendenti rappresentano l'identità aziendale e la loro erogazione è finalizzata a diffonder l'immagine della società per finalità promozionali.

L'istante ritiene infatti che l'omaggio di beni descritti porti benefici soprattutto alla propria strategia commerciale. Questa la ragione per la quale la società chiede di sapere se i beni omaggiati ai lavoratori possano essere considerati irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Caffè omaggio fa reddito

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L'Agenzia delle Entrate però è di parere contrario.

Gli omaggi della società ai dipendenti soddisfano di fatto le esigenze dei singolo lavoratore, che consiste nella possibilità di bere un caffè al giorno. Gli omaggi rappresentano inoltre un arricchimento del lavoratore (sacchetti del caffè e prodotti di merchandising). L'erogazione di questi beni non è effettuata a esclusivo vantaggio del datore di lavoro. Se il valore dei beni assegnati dalla società ai propri dipendenti supera il limite (258,23 euro) previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma tre dell'articolo 51 del testo unico sulle imposte dei redditi (TUIR) lo stesso costituisce reddito di lavoro dipendente, concorrendo alla sua formazione nella sua qualità di bene in natura (comma 3 dell'articolo 9 TUIR).

Scarica pdf Risposta Agenzia Entrate n. 89/2024

Foto: 123rf.com
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