Avv. Cristina Matricardi |

Tribunale Napoli: protesto illegittimo? Responsabilità solidale del notaio e della Banca

Il Tribunale di Napoli (Sezione distaccata di Marano - Sentenza del 06.04.2007) ha stabilito che in caso di protesto illegittimo vi è responsabilità solidale tra il Notaio e l'Istituto di Credito.
In particolare la Corte ha precisato che il Notaio, nell'esercizio della sua professione, è tenuto alla diligenza media di cui all'art. 1176, secondo comma del codice civile e che "il controllo e la verifica di conformità allo specimen e di corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale attenzione e diligenza del notaio, soprattutto laddove, ictu oculi, sia facilmente accertabile la diversità di sesso tra il titolare del conto corrente, il firmatario dell'assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto, avendo il notaio il potere/dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare".
I Giudici hanno poi precisato che la previsione di cui all'art. 2236 del codice civile "è dettata unicamente in materia di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, escludendosi solo in tale ipotesi la colpa lieve del professionista".
La Corte, decidendo il caso di una donna che si era vista erroneamente iscrivere nel Registro Informatico dei Protestati, ha stabilito la responsabilità solidale del professionista e della Banca, il primo per la violazione dell'obbligo di cui all'art. 1176 c.c. e il secondo per aver violato il dovere di correttezza e buona fede nell'indicazione erronea al notaio del nominativo dell'attrice poi protestata.

Leggi la motivazione della sentenza

Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, Sentenza 6.04.2007

Motivi della decisione

Nella controversia in decisione parte attrice assume che a seguito di un protesto, elevato in Marano (NA) in data 19.12.2001, il suo nominativo è stato inserito nel Registro Informatico dei Protesti, in riferimento specifico ad un assegno di Lire 2.800.000, pari ad € 1.446,08, con causale “assegno denunciato smarrito o rubato” – assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen”. L'attrice, inoltre, assume di non aver sottoscritto, detto assegno e che il protesto dell'assegno n. …… , tratto sulla Banca _______ S.p.A. – filiale di Mugnano di Napoli, conto corrente n. __________ intestato a Mevio, emesso in Chioggia il 10.12.2001, è stato frutto di un errore della Banca e/o del Notaio Caio che ha levato il protesto, in quanto l'attrice nega anche di essere la titolare del conto corrente. Da tale errore l'attrice quale titolare dal giugno 2001 della ditta Sempronio, corrente in Mugnano di Napoli __________, ha lamentato danni alla propria attività commerciale con interruzione di fornitura, impedimento di accesso al credito ed al finanziamento, con danni al buon nome commerciale, alla dignità personale ed in riferimento ai rapporti con i fornitori, chiedo, pertanto, una condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizio. A fronte degli assunti di parte attrice il notaio convenuto in giudizio Dr. Caio, si è difeso negando la responsabilità a suo carico, asserendo di essersi limitato ad elevare il protesto in relazione ai nominativi indicatigli dalla Banca di _______, chiedendo comunque la chiamata in causa della Assicurazioni ______ S.p.A., quale propria società di assicurazione per la responsabilità professionale, per essere manlevato in caso di condanna. La Banca di ________ è, invece, rimasta contumace. In punto di fatto i dati della controversia sono documentali, pacifici e non contestati. Pertanto, di fronte all'errore nell'elevazione del protesto in relazione al nominativo di Tizia, non coincidente con il titolare del conto corrente bancario e non autrice di sottoscrizione sull'assegno protestato, occorre puntualizzare, in punto di diritto, il profilo della responsabilità per il detto errore. Indubbiamente il notaio è tenuto ad osservare nell'esercizio della sua professione la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto ex art. 1176 secondo comma del codice civile. Nel caso in giudizio si esula dalla previsione dell'art. 2236 del codice civile, dettata unicamente in materia si soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, escludendosi solo in tale ipotesi la colpa lieve del professionista. Infatti il controllo e la verifica di conformità allo specimen e di corrispondenza della firma di traenza del correntista rientrano nei doveri di normale attenzione e diligenza del notaio, soprattutto laddove, ictu oculi, sia facilmente accertabile la diversità di sesso tra il titolare del conto corrente, il firmatario dell'assegno e il soggetto contro il quale viene elevato il protesto, avendo il notaio il potere/dovere di chiedere, nei casi dubbi, i chiarimenti opportuni alla banca trattaria che ha indicato i nominativi dei soggetti da protestare. Di conseguenza la responsabilità per l'errore che ha dato origine al presente giudizio, nell'elevazione del protesto, non può che ritenersi solidale tra il notaio e la Banca di ___________ trattaria, avendo il primo violato il dovere di diligenza posto dall'art. 1176 c.c. secondo comma, e la seconda violato il dovere di correttezza e buona fede nell'indicazione erronea al notaio del nominativo dell'attrice poi protestata. Da tale erroneo protesto è altrettanto indubitabile che l'attrice abbia sofferto danni ingiusti, stante la diffusione in tempo reale nei rapporti commerciali e nei rapporti di credito e finanziamento delle notizie inerenti i nominativi dei soggetti protestati, in relazione ai Registri Informatici ed alle annotazioni vigenti. Tali danni si ripercuotono direttamente nella sfera di esercizio dell'attività commerciale dell'attrice comprimendone le potenzialità di crescita, di sviluppo, ampliamento, incidendo anche sul buon nome commerciale della ditta nei rapporti con i fornitori. In definitiva la domanda di Tizia va accolta con declaratoria di responsabilità solidale ex art. 2043 c.c. dei convenuti Caio e Banca di ________ S.p.A., con la condanna degli stessi al risarcimento dei danni da quantificarsi in separato giudizi, con condanna alle spese degli stessi secondo soccombenza, con declaratoria di operatività della polizza assicurativa e di manleva nei rapporti tra la Assicurazioni _________ S.p.A. ed il Notaio Caio, con ordine alla Camera di commercio di Napoli di cancellazione del nominativo di Tizia dal Registro Informatico dei Protestati.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di Tizia e per l'effetto dichiara la responsabilità solidale della Banca di ______ S.p.A. in persona del l.r.p.t., convenuta contumace, e del notaio Caio, convenuto, nell'errore del protesto levato in data 19.12.2001 a carico dell'attrice in riferimento all'assegno bancario n. ___, emesso in Chioggia, in data 10.12.2001, di lire 2.800.000, tratto sulla Banca di ________ S.p.A., filiale di Mugnano di Napoli, conto corrente n. _______ intestato a Mevio. Ordina, con esonero da responsabilità, alla Camera di Commercio di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t. e/o dirigente del competente ufficio, di cancellare il nominativo di Tizia dal Registro Informatico dei Protestati. Condanna la Banca di ________ S.p.A., in persona del l.r.p.t. , e Caio, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni sofferti da Tizia da quantificarsi in separato giudizio, dichiarando la Assicurazioni ________ S.p.A.,, in persona del l.r.p.t., tenuta a manlevare il Notaio Caio da ogni conseguenza della condanna nei limiti del massimale e delle condizioni di polizza assicurativa. Condanna, altresì, i convenuti Banca di ________ S.p.A.,, in persona del l.r.p.t., e Caio, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 386,11 per spese, in € 1.641,00 per diritti, in € 1.100,00 per onorari di avvocato, in € 342,62 per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. all'Avv. _______ per richiesta fattane quale anticipatario.



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