Il legale rappresentante di una società non ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno dal Notaio, in caso di illegittima inserzione del suo nominativo nel bollettino dei protesti per aver emesso un assegno a vuoto, per conto dell'azienda.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 11049/2008) che, nel caso di specie, ha confermato la sentenza del giudice di prime cure che aveva escluso la responsabilità del Notaio "in quanto costui si era limitato ad eseguire il protesto, cioè a compiere un atto dovuto".
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