Istituito con decreto legislativo n. 20/2024 il Garante nazionale delle persone con disabilità è operativo dal 1° gennaio 2025

Chi è il Garante per le persone con disabilità

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Il decreto legislativo n. 20/2024, approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2024, dopo il via libera della Conferenza unificata e i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari, ha istituito il Garante nazionale delle persone con disabilità che sarà operativo dal 1° gennaio 2025 con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Il Garante costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilita', in attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'.

Ha sede in Roma in luogo pienamente accessibile e fruibile per le persone con disabilità ed è un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti,

Ufficio del Garante

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Per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Garante nazionale è istituito l'apposito "Ufficio del Garante" posto alle dipendenze dello stesso, con organizzazione, funzionamento ed esercizio delle funzioni stabilite con regolamento del garante.

La relativa dotazione organica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2026, avverrà con assunzioni per pubblico concorso, ferma restando la possibilità, nei limiti della dotazione organica di avvalersi di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche o di esperti di elevate competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di disabilità.

Funzioni e compiti del Garante

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Tante le funzioni esercitate dal Garante, il quale dovrà, tra l'altro:

vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, e dagli altri trattati internazionali dei quali l'Italia e' parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilita', dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;

contrastare i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilita' e del rifiuto dell'accomodamento ragionevole;

promuove l'effettivo godimento dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone con disabilita', in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;

riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilita', dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilita',

; e) svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;

; g) formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l'autorita' di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticita' riscontrate; h) promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilita' attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;

p) agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;

Pareri del Garante

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Il Garante valuta le segnalazioni ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) e verifica l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1. Il Garante, all'esito della valutazione e verifica, previa audizione dei soggetti destinatari delle proposte nel rispetto del principio di leale collaborazione, ad eccezione dei casi di urgenza, esprime con delibera collegiale pareri motivati.

Nel caso in cui un'amministrazione o un concessionario di pubblico servizio adotti un provvedimento o un atto amministrativo generale in relazione al quale la parte lamenta una violazione dei diritti della persona con disabilita', una discriminazione o lesione di interessi legittimi, il Garante emette un parere motivato nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate nonche' una proposta di accomodamento ragionevole, come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' e dalla disciplina nazionale, nel rispetto del principio di proporzionalita' e adeguatezza.

3. Quando le verifiche di cui al comma 1 hanno ad oggetto il mancato adeguamento a quanto previsto dai piani per l'eliminazione di barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico e da quelli privati che forniscono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, nonche' l'eliminazione delle barriere sensopercettive e di ogni altra barriera che impedisce alle persone con disabilita' di potervi accedere in condizione di pari opportunita' con gli altri cittadini o ne limiti la loro fruizione in modo significativo, il Garante puo' proporre all'amministrazione competente un cronoprogramma per rimuovere le barriere e vigilare sugli stati di avanzamento.

4. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per i diritti delle persone con disabilita', ove non sia stata promossa azione giudiziaria, il Garante puo', anche d'ufficio, a seguito di un sommario esame circa la sussistenza di una grave violazione del principio di non discriminazione in danno di una o piu' persone con disabilita', proporre l'adozione di misure provvisorie alle pubbliche amministrazioni procedenti.

Scarica pdf Dlgs n. 20/2024

Foto: 123rf.com
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