Il Consiglio Nazionale Forense intende garantire agli avvocati un adeguato compenso per la loro prestazione professionale e a tal fine introduce nel CDF l'art. 25-bis

Nuova norma nel Codice deontologico Forense

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Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) nella seduta del 23 febbraio scorso ha dato il via libera alla nuova norma deontologica in materia di equo compenso, prevista dalla legge 49 del 2023. La legge in questione mira a garantire che gli avvocati ricevano un equo compenso per la loro attività professionale, anche al fine di evitare che vengano applicate nei loro confronti parcelle troppo basse, o che addirittura la prestazione venga resa a titolo gratuito.

Le modifiche al codice deontologico, apportate con l'introduzione delle disposizioni in tema di equo compenso, entreranno in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero una volta concluso l'iter previsto dall'ordinamento forense.

Cosa prevede l'art. 25-bis Cdf sull'equo compenso

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Il nuovo testo dell'art. 25-bis, elaborato dalla Commissione deontologica del Consiglio Nazionale Forense, approvato dal CNF, inviato ai Consigli dell'Ordine degli avvocati per la necessaria consultazione e infine approvato in via definitiva dal Consiglio nazionale forense nella seduta amministrativa di venerdì scorso, introduce le seguenti novità.

La nuova disposizione del codice deontologico forense stabilisce che non sia possibile concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato rispetto alla prestazione professionale richiesta e che non sia stato determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.

La suddetta valutazione dovrà essere svolta conformemente alle vigenti disposizioni in materia di equo compenso.

Quali sono le conseguenze in caso di violazione

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L'eventuale violazione della norma di nuovo conio comporta l'applicazione, in sede disciplinare, della censura.

Inoltre viene stabilito che, in sede di stipulazione di una qualsiasi forma di accordo con il cliente, l'avvocato è tenuto ad avvisare per iscritto il proprio cliente in ordine al fatto che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della pattuizione.

La violazione da parte del professionista di questa seconda disposizione comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.


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