La Corte d'Appello di Lecce dichiara la gratuità di tre contratti di prestito personale anche se il tasso dell'ultimo finanziamento non supera il tasso soglia

Mutui rinegoziati

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La Corte d'Appello di Lecce, con la sentenza n. 61/2024 resa il 25/01/2024 (sotto allegata), ha stabilito un principio significativo per regolare l'usurarietà dei finanziamenti e dei mutui rinegoziati, ossia dei prestiti finalizzati ad estinguere quelli ottenuti precedentemente.

Secondo quanto deciso dalla Corte d'Appello, se nel primo contratto stipulato con una società finanziaria o con una banca il tasso di interesse supera il tasso soglia, anche il successivo contratto destinato ad estinguere il precedente, pur non superando il tasso soglia, deve essere considerato usurario, in quanto l'operazione deve essere considerata come un'unica entità.

Questo principio è di notevole importanza poiché spesso accade che le società finanziarie o le banche stipulino contratti con tassi usurari e, mentre i mutuatari stanno pagando le rate, propongono loro di stipulare un nuovo contratto destinato in parte a estinguere quello precedente. Questo secondo contratto rinegoziato, privo di tassi usurari, potrebbe essere considerato valido secondo la prospettiva del mutuante. Tuttavia, la Corte d'Appello ha, invece, ritenuto l'intera operazione usuraria.

La vicenda

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La vicenda in questione risale all'anno 2013, quando la mutuataria e la sua coobbligata hanno contestato l'usurarietà di tre contratti di prestito personale sottoscritti con la Banca S. In particolare, il primo contratto era stato stipulato per un importo di €21.527,00, da rimborsare in 84 rate mensili dell'importo di € 386,00 ciascuna.

Dopo aver pagato 10 rate di finanziamento, le attrici in data 3.2.2009 stipulavano un secondo contratto di finanziamento per l'importo di € 32.626,80, destinato in parte all'estinzione del primo prestito e, detratte le spese erogate, ricevevano una somma di poco inferiore ad € 10.000,00. Il piano di ammortamento a rate costanti prevedeva il rimborso del prestito in centoventi rate mensili dell'importo di € 486,00. Le attrici deducevano di aver pagato n.25 rate del finanziamento per un importo complessivo di € 12.212,50. In data 9.2.2011, la mutuataria e la coobbligata sottoscrivevano, con la Banca S., un terzo contratto, con il quale rinegoziavano il debito, quantificato in detta data in € 29.968,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 350,00 e le altre di € 491,00. Deducevano quindi di aver ottenuto complessivamente la somma di circa € 30.000,00 e di aver pagato alla Banca S. la complessiva somma di € 40.606,45.

La motivazione

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La Corte d'Appello, per quanto qui interessa, ha rilevato che dalla CTU, espletata in primo grado, è risultata l'usurarietà del primo contratto al momento della stipula in quanto il T(A) EG era pari al 15,95% mentre il tasso soglia è del 15,38%.

Anche con riguardo al secondo contratto di finanziamento rinegoziato, il CTU ha verificato il superamento del tasso soglia al momento della stipula, con riferimento agli interessi convenzionali considerato che il TEG calcolato è pari al 16,36% mentre il tasso soglia è pari al 15,38%.

Per il terzo contratto, rileva la Corte, " il c.t.u. ha accertato che il superamento del tasso soglia si verifica solo se l'operazione viene considerata unitaria. In questo caso il TAEG calcolato è pari al 17,3 % mentre il tasso soglia è pari al 15,38% (pag. 25 della relazione peritale).

La decisione

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Accertato il superamento del tasso soglia con riguardo ai primi due contratti e ritenuto, per il terzo, che, "in considerazione, sia dell'identità delle parti, sia dell'interesse globalmente perseguito -trattandosi di rinegoziazione del debito originario- deve senz'altro ritenersi l'esistenza di un collegamento negoziale tra i tre contratti, sicché l'intera operazione va ritenuta usuraria", la Corte ha applicato il secondo comma dell'art.1815 cod civ. secondo cui "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Pertanto, la Corte ha concluso che l'intera operazione doveva essere considerata usuraria e ha applicato il secondo comma dell'art.1815 del codice civile, stabilendo che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Di conseguenza, ha accolto la domanda delle attrici di restituzione degli interessi illegittimamente percepiti dalla banca oltre la somma capitale di €30.000,00, oltre agli interessi legali. La banca è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali.


Avv. Silvia Vitale

Avv. Vincenzo Vitale

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