I chiarimenti del Consiglio Nazionale Forense sulla base del quesito formulato dal COA di Ivrea


Il COA di Ivrea formula al CNF quesito in ordine alla possibilità, ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore (n. 3) per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato.


Il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 46/2023, chiarisce innanzitutto che "la permanenza nell'Elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio è disciplinata dall'art. 1-quater dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La lettera b) del citato articolo stabilisce che l'esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio".

Come noto, aggiunge il CNF, "il Consiglio Nazionale, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco nazionale difensori d'ufficio che, all'art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell'elenco. Requisiti che possono essere derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo".


Nel caso sottoposto, il CNF ritiene che si versi nella ipotesi di cui all'art. 9 del Regolamento che primo periodo del comma terzo prevede che "In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l'avvocato dovrà presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento".

Ciò detto, sottolinea "che anche il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il Consiglio Nazionale di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.".


Per cui, per i motivi indicati, conclude il CNF, "è ben possibile che l'avvocato ai fini della permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall'art. 5 che dall'art. 9 del Regolamento cit. per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato, fermo restando a) la necessità che il Consiglio dell'Ordine indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere e b) la valutazione della Commissione di cui all'art. 7, comma 2, del Regolamento cit.".




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