Per la Cassazione, la revoca della patente non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione

Stato di ebrezza e guida del monopattino

Il caso trae origine dalla condotta assunta da un soggetto che si era messo alla guida di un monopattino in stato di ebrezza e, a seguito della circolazione con tale mezzo su un tratto urbano, aveva provocato un sinistro stradale.

In ragione di tali circostanze, il Tribunale di Milano aveva applicato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi cinque, giorni dieci di arresto e l'ammenda di euro 1.400,00 poiché era stato ritenuto integrato il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett. c) e 2-bis del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285. Veniva altresì disposta la revoca della patente di guida nei confronti del conducente.

Avverso tale decisione, l'imputato ho proposto ricorso dinanzi al Giudice di legittimità, lamentando, in particolare, l'erroneità della decisione con cui il Giudice di merito aveva disposto la revoca della patente di guida nei suoi confronti. Il ricorrente ha infatti ritenuto che la sentenza di primo grado sia stata emessa in violazione dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo la quale la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente "non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione, come, per l'appunto, è il monopattino, equiparato al velocipede dall'art. 1, comma 75, L. 27 dicembre 2019, n. 160".

La Cassazione sulla sanzione accessoria della revoca della patente

Con sentenza n. 48083/2023 (sotto allegata) la Corte ha accolto il ricorso proposto, ritenendo fondate le doglianze formulata dal ricorrente in ordine all'illegittimità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente applicata dal Giudice del merito.

In particolare, la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio, formatosi sul punto in seno alla Corte stessa, secondo "cui la sanzione 'amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione". La Corte prosegue affermando che "tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi - fatto salvo quanto previsto "dai commi da 75 a 75-vicies ter".

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, il Giudice di legittimità ha concluso il proprio esame affermando che, nel caso di specie, la sanzione amministrativa della revoca della patente non poteva essere legittimamente disposta, poiché riferita ad un caso di guida in stato di ebbrezza di un mezzo (monopattino) per la cui guida non è richiesto alcun titolo abilitativo.

La Suprema Corte ha dunque annullato, senza rinvio, la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, provvedendo ad eliminarla direttamente.

Scarica pdf Cass. n. 48083/2023

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