Alcol e monopattini: la Cassazione chiarisce
Le sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza valgono anche per chi utilizza un monopattino elettrico. La Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 37391/2025, ha affermato che questi mezzi rientrano a pieno titolo nell'ambito applicativo delle norme del Codice della strada.
Equiparazione ai velocipedi e base normativa
La Cassazione richiama la disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 75-quinquies, della legge 160/2019, che assimila i monopattini elettrici alle biciclette. Tale equiparazione non si limita agli aspetti amministrativi, ma estende agli utilizzatori l'intero regime del Codice della strada, incluse le disposizioni penali.
Il nodo sollevato dalla difesa
La difesa del conducente sosteneva che l'applicazione delle sanzioni penali fosse illegittima, poiché una nuova fattispecie penale può essere introdotta solo da una legge espressa. Secondo tale tesi, il richiamo normativo non sarebbe sufficiente per estendere la responsabilità penale ai monopattini.
La risposta della Cassazione
I giudici hanno ritenuto rispettato il principio di legalità. L'articolo 186 del Codice della strada prevede sanzioni penali per chi guida un "veicolo" in stato di ebbrezza, mentre gli articoli 46 e 47 includono i velocipedi tra i veicoli. Poiché la legge 160/2019 equipara i monopattini alle biciclette, ne deriva che anche i loro conducenti rientrano nella categoria dei soggetti punibili per guida in stato di ebbrezza.
Effetti pratici della decisione
La pronuncia chiarisce che per i monopattini elettrici si applicano le stesse regole previste per le biciclette: obblighi, divieti, sanzioni amministrative e anche le sanzioni penali in caso di guida in stato di alterazione. La micromobilità elettrica non è quindi sottratta al sistema complessivo di sicurezza stradale.
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