Il tribunale di Firenze con ordinanza del 20 novembre 2023 analizza la normativa emergenziale e riconosce il danno da discriminazione sul lavoro


Il Tribunale Civile di Firenze, con ordinanza emessa il 20 novembre 2023 (sotto allegata) nell'ambito di un giudizio ex art. 702 bis c.p.c., ha accolto la domanda della ricorrente di accertamento della natura discriminatoria della sospensione comminata in forza delle disposizioni del D.L. n. 44/2021 convertito in Legge n. 76/2021, impositive dell'obbligo di vaccinazione per i sanitari, condannando l'azienda sanitaria convenuta non solo al pagamento delle retribuzioni dovute durante il periodo di sospensione, ma anche al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla discriminazione subita.

Il Giudice civile di Firenze ha ritenuto applicabile al caso oggetto di giudizio la normativa antidiscriminatoria sul lavoro prevista dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27.11.2000, recepita in Italia con D. Lgs. n. 216/2003, recante disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età, dalla nazionalità e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, prevedendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione.

Secondo quanto disposto dalla citata normativa, sono vietati atti di discriminazione diretta o indiretta (art. 2) che comportino che una persona venga trattata meno favorevolmente di un'altra (diretta) o possa essere messa in una condizione di svantaggio (indiretta) per una delle situazioni indicate (religione, età, nazionalità, handicap, convinzioni personali).

Sull'applicabilità delle norme invocate dalla ricorrente, che lamentava la violazione delle norme poste a presidio della parità di trattamento sul lavoro, la decisione del giudice fiorentino appare intrinsecamente corretta, poiché le tutele di cui al D. Lgs. n. 216/2003 riguardano proprio l'accesso al lavoro ed all'occupazione, sia pubblica che privata, sia in forma dipendente sia in forma autonoma e dunque, a prescindere dal merito della condotta discriminatoria portata all'attenzione del giudicante, non si ravvisano motivi di esclusione dall'ambito di applicazione della normativa.

Altrettanto corretta è l'affermazione della propria competenza in funzione di giudice civile, prevedendo l'art. 4 D. Lgs n. 216/2003 che i giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'art. 2 siano regolati dall'art. 28 del D. Lgs n. 150/2011; il rito è pertanto, ai sensi del citato articolo 28, quello sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. e la competenza territoriale, inderogabile, è del giudice del luogo ove il ricorrente ha il domicilio, prevalente anche sul foro erariale, così come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità citata (Cass. civ., Sez. VI -1, ord. 12.01.2021 n. 296) secondo cui in materia di condotte discriminatorie l'art. 28, comma 2, del D. Lgs. 150/2011 attribuisce la competenza a conoscere le relative controversie al tribunale del luogo in cui ha domicilio il ricorrente, prevedendo un foro funzionale ed esclusivo, che deve essere preferito agli altri fori, anche inderogabili, compreso quello erariale, trattandosi di disciplina speciale, posta a tutela di un interesse primario del nostro ordinamento, volto a contrastare gli atti e i comportamenti che impediscono il pieno dispiegarsi della persona umana, prevalente rispetto alle esigenze di carattere organizzativo poste a fondamento dell'accentramento della competenza presso un unico ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 6 del r.d. n. 1611/1933.

Interessante risulta pure la considerazione contenuta nel provvedimento secondo cui trattandosi di tutela inibitoria e conseguente risarcimento del danno con finalità dissuasive, la domanda risarcitoria è correttamente instaurata presso il giudice ordinario stante la cessazione della sospensione ex lege dei sanitari ed il conseguente interesse sulla domanda inibitoria.

Nel merito della discriminazione le motivazioni del provvedimento si dimostrano logicamente ineccepibili: come rilevato dal tribunale fiorentino, la misura della vaccinazione anti-Covid non aveva la funzione indicata dal D.L. n. 44/2021 in quanto anche i vaccinati potevano trasmettere il contagio, circostanza ormai divenuta fatto notorio; di più, i farmaci denominati vaccini anti-Covid si sono rivelati inefficaci anche a prevenire la malattia severa da Covid-19, come emerso dal report INAIL sulle infezioni nei luoghi di lavoro di agosto 2022, che attesta che proprio i lavoratori del comparto sanità, tutti vaccinati, hanno la percentuale più alta di denunce di infortunio per Covid-19 tra tutti i lavoratori (il 63,2% del totale).

Ciò porta a concludere che l'imposizione degli obblighi vaccinali non era giustificata e supportata da finalità di protezione sociale, interesse pubblico o tutela della salute, escludendo la possibilità che la normativa emergenziale del D.L. n. 44/2021 (ed a fortiori anche quella del D.L. n. 52/2021 sulle certificazioni verdi Covid) possa essere ricondotta nell'ambito di quelle disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute che l'art. 3 del D. Lgs 216/2003 fa salve, e neppure considerate giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo.

Altro saliente passaggio dell'ordinanza in commento è l'affermazione secondo cui la discriminazione possa essere attuata anche con una legge, che in questo caso deve essere disapplicata.

Questa impostazione trova piena conferma non solo nell'art. 2, comma 1, lett. b), che indica quale discriminazione indiretta quella attuata da una disposizione, ma anche nel complessivo impianto dell'art. 3 del D. Lgs. n. 216/2003, che nel prevedere esplicitamente la salvezza di una serie di disposizioni normative relative all'accesso al lavoro rivela che la tutela apprestata ai lavoratori è prevista anche nei confronti di quelle norme, di legge o di rango inferiore, che potrebbero comportare una qualsiasi forma di discriminazione.

L'aspetto fondamentale della pronuncia, trattandosi del primo provvedimento emesso nell'ambito di un giudizio di impugnazione delle norme di cui al D.L. n. 44/2021, riguarda il riconoscimento del danno non patrimoniale, liquidato secondo criteri di equità tenendo conto della gravità della discriminazione, indipendentemente da eventuali allegazioni sui danni effettivamente subiti dalla parte istante.

Sotto questo aspetto l'ordinanza in esame si dimostra perfettamente aderente agli approdi giurisprudenziali dell'ultimo decennio in materia di discriminazione sul lavoro.

Ed infatti, una serie di pronunce, principalmente di merito, in materia di risarcimento del danno da discriminazione derivante dalla tutela comunitaria (recepita nel caso oggetto di giudizio dal D. Lgs. 216/2003) attraverso una interessante interpretazione della natura del diritto antidiscriminatorio, hanno ridisegnato i criteri utilizzati per la determinazione del compendio risarcitorio, giungendo alla conclusione pratica che l'accertamento in concreto della fattispecie illecita discriminatoria comporterebbe il solo rilievo della sussistenza del danno-evento, quindi dell'evento lesivo del diritto soggettivo assoluto a non essere discriminato, e non anche necessariamente del danno-conseguenza, che necessiterebbe invece di rigorosa prova da parte dell'asserito danneggiato.

Tra le molte, si cita la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sez. lav., 26 novembre 2021, n. 5192 che, previo accertamento della condotta discriminatoria, condannava il Comune di Napoli al risarcimento dei danni in favore della ricorrente quantificati in 12.000,00 euro, passando direttamente all'accertamento del danno in re ipsa: il Giudice, nel richiamare la normativa comunitaria (ed in particolare l'art. 17 della direttiva 2000/78 UE), esplicita l'esistenza nel danno da discriminazione di una "componente sanzionatoria di dissuasività intesa ad evitare la perpetrazione della condotta discriminante".

È infatti proprio tale componente che, una volta accertata la condotta discriminatoria, conduce il giudicante a liquidare automaticamente (in re ipsa, appunto) il danno con lo scopo di evitare che il soggetto discriminante

possa reiterare condotte pregiudizievoli della parità di trattamento, anche indipendentemente dall'esigenza di ripristinare o meno un concreto pregiudizio.

Ne deriva, secondo il Tribunale di Napoli, l'esigenza di commisurare il risarcimento a parametri differenti dall'effettiva lesione patrimoniale o non patrimoniale subita, avendo presente invece un'ottica ultracompensativa.

Tra le altre decisioni di merito si segnalano Trib. Bologna, sezione lavoro, 31 dicembre 2021, est. Zompì, Corte d'Appello Milano, sez. lav., 17 marzo 2021, n. 453, che, richiamando un consolidato orientamento della stessa Corte d'Appello milanese (in particolare la n. 2671/2015 e la pronuncia del 4 maggio 2016, r.g. 1239/14), sulla base del rilievo che la condotta discriminatoria è lesiva dei fondamentali diritti della persona, afferma in modo perentorio che "spetta sicuramente il risarcimento del danno non patrimoniale connesso alla lesione dell'interesse a non subire discriminazioni […] che affonda le radici morali e culturali, prima che giuridiche, nelle norme fondamentali (art. 2 e 3) della nostra Costituzione".

La lesione del diritto fondamentale è individuata in particolare dalla Corte nella "lesione di un diritto, legalmente tutelato, alla parità di trattamento, da ritenersi significativa, attesa la violazione di un diritto primario che incide in modo rilevante sull'identità personale e sui modi di esplicazione di tale personalità".

Tra le pronunce di legittimità sulla risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente a condotte discriminatorie si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione, Sez. lav., n. 31071 del 2 novembre 2021 e n. 28646 del 15 dicembre 2020 che, nel confermare le rispettive pronunce di condanna in appello al risarcimento dei danni da discriminazione (Corte d'appello di Trento, sez. lav., 23 febbraio 2016 e Corte d'appello Brescia, sez. lav., n. 529/2014), ribadiscono la natura ontologicamente preventivo-dissuasiva del rimedio risarcitorio in conformità alla normativa europea, riconoscendo legittimità alla liquidazione ultra-compensativa del danno.

In conclusione, il pregio della pronuncia del Tribunale di Firenze è quello di essere riuscito a ricondurre nell'alveo della tutela antidiscriminatoria sul lavoro le nuove situazioni in cui i lavoratori si sono venuti a trovare in forza delle normative emergenziali di cui ai DD. LL. nn. 44/2021 e 52/2021.

I provvedimenti sopraindicati hanno, infatti, imposto ai lavoratori obblighi immotivati (di vaccinazione o tampone) senza alcuna evidenza scientifica che dimostrasse l'efficacia per la salute pubblica di tali trattamenti sanitari; l'esperienza empirica, oltre che i dati scientifici acquisiti nel tempo, hanno inequivocabilmente comprovato che la disparità di trattamento subita dai lavoratori non vaccinati sia stata ingiustificata, risolvendosi dunque in una illegittima discriminazione fondata sulle opinioni personali (la scelta di non vaccinarsi).

In questo senso la risarcibilità del danno, patrimoniale e non patrimoniale, apprestata dalla normativa antidiscriminazione apre nuove strade per la tutela dei diritti dei lavoratori discriminati.


* a cura dell'Avv. Antonietta Veneziano membro di Avvocati Liberi

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