Nel caso del coniuge obbligato che venga licenziato è possibile ottenere una modifica dell'assegno di mantenimento, vediamo cosa succede in caso di dimissioni

Revisione mantenimento a seguito di licenziamento o dimissioni

La disciplina dell'assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) dispone chiaramente che lo stesso debba essere determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato e che, in caso di giustificati motivi sopravvenuti successivamente, su istanza di parte, sia possibile che il giudice ne disponga la revoca o la modifica.

Nel caso specifico di un coniuge che perde il proprio lavoro a seguito di un licenziamento è possibile che si ottenga una modifica dell'assegno, ma non è un procedimento automatico. È, infatti, bene ribadire che la sola perdita del proprio posto di lavoro non è una conseguenza diretta di una revisione dell'assegno di mantenimento, ma spetterà al giudice valutare la possibilità di ottenere un altro impiego tenendo in considerazione una serie di parametri che vanno dall'età, alla precedente mansione svolta, fino al titolo di studio dell'interessato. Inoltre, è fondamentale valutare anche la situazione economica generale del coniuge e rendersi conto che la perdita del lavoro abbia avuto un impatto significativo sul reddito dell'individuo e che l'incapacità economica sia incolpevole ed oggettiva.

Ma se l'obbligato si vuole dimettere volontariamente dal proprio posto di lavoro? Potrebbe comunque ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento?

Come abbiamo detto precedentemente, la semplice mancanza del posto di lavoro non è di per sé condizione fondamentale per la riduzione dell'assegno di mantenimento e che dovrà essere il giudice a valutare caso per caso.

Il caso delle dimissioni volontarie presentate da uno dei coniugi non rientra nelle circostanze in cui comunemente si ha una riduzione del contributo di mantenimento proprio per la natura della cessazione del rapporto di lavoro. La volontarietà del coniuge che sceglie di dimettersi fa in modo che non sussistano i requisiti di oggettiva ed incolpevole incapacità a provvedere al versamento dell'assegno; lo stesso, infatti, non starà sfruttando al massimo la propria capacità lavorativa per propria scelta e dunque non avrà diritto ad una riduzione. Solo in caso di dimissioni per giusta causa allora il giudice potrà valutare una richiesta di modifica. La stessa situazione funziona anche all'inverso: qualsiasi coniuge che riceve l'assegno di mantenimento dovesse dimettersi dal proprio lavoro per cercare di ottenere un aumento del contributo ricevuto vedrà la propria richiesta respinta.


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