Il nuovo articolo 252 bis c.p.p. consente di proporre opposizione avverso un decreto di perquisizione negativa ritenuto illegittimo

Perquisizione: quando si dice negativa

[Torna su]

Con la riforma Cartabia (d. lgs.vo 150 del 10 ottobre 2022) il legislatore delegato ha introdotto un rimedio impugnatorio avverso la perquisizione cd. negativa.

La perquisizione è un atto di indagine, effettuato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero procedente o, in casi d'urgenza, di iniziativa da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria operanti.

In linea generale, si possono distinguere:

  • perquisizione ordinaria, di cui all'art. 247 e segg. c.p.p., finalizzata a rinvenire il corpo del reato, o altre cose pertinenti all'azione criminosa, riconducibili ad un reato precedentemente commesso;
  • perquisizione d'urgenza, di cui all'art. 352 c.p.p., nell'ipotesi di un arresto in flagranza di reato;
  • perquisizione preventiva, d'iniziativa della polizia giudiziaria, per il contrasto al traffico di stupefacenti (art. 103 d.p.r. 309/90), o alla ricerca di armi ed esplosivi (art. 41 T.U.L.P.S.).

Se l'indagine ha riscontro positivo, quanto rinvenuto viene sottoposto a sequestro probatorio. Diversamente, la perquisizione si qualifica come negativa, sebbene ugualmente soggetta a convalida da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente.

Quando ci si può opporre ad una perquisizione ritenuta illegittima?

[Torna su]

La clausola di riserva di cui all'art. 252 bis c.p.p. - "salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro" - limita la portata applicativa della norma alle sole perquisizioni negative, ossia ultimate senza compiere alcun sequestro.

L'istituto in parola è l'opposizione al decreto di perquisizione, disciplinato all'art. 252 bis c.p.p. nel caso di perquisizione delegata - ovvero all'art. 353, comma 4° c.p.p. quando vi è perquisizione d'iniziativa della polizia giudiziaria, convalidata con decreto dal Pubblico Ministero.

Nell'ordinamento previgente alla Riforma Cartabia, non vi era nessun rimedio esperibile avverso un decreto di perquisizione negativa.

L'atto di opposizione: legittimazione, termini e giudice competente

[Torna su]

La legittimazione attiva a proporre opposizione spetta alla persona che subisce la perquisizione personale, o domiciliare, qualora il soggetto si trovi nella disponibilità dei luoghi ai quali l'Autorità giudiziaria effettua l'accesso.

La legittimazione è estesa alla persona sottoposta alle indagini preliminari, se diversa, purché essa abbia un concreto interesse a far valere l'illegittimità dell'atto.

L'atto di opposizione va depositato presso la cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari, a pena di decadenza, entro 10 giorni:

  • dalla data di esecuzione del provvedimento;
  • dalla data del provvedimento di convalida del Pubblico Ministero (se il Pubblico Ministero non convalida la perquisizione operata d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, l'atto non è impugnabile);
  • dalla diversa data in cui l'opponente ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.

Giudizio di opposizione alla perquisizione: contenuto dell'atto e struttura

[Torna su]

La struttura ricalca quella dell'opposizione nel procedimento per la restituzione delle cose sequestrate.

Il giudice decide secondo il rito camerale, a norma dell'articolo 127 c.p.p.

I vizi deducibili nell'atto di opposizione sono la carenza dei presupposti sostanziali o la violazione di legge, con riguardo ai presupposti di emissione e al contenuto del decreto di perquisizione. Di talché l'arbitrarietà dell'atto investigativo censurato.

Il giudice, quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge, accoglie l'opposizione.

La giurisprudenza di legittimità esemplifica tale fattispecie nei casi in cui il Pubblico Ministero emetta un decreto di perquisizione in assenza di una notizia di reato legittimamente acquisita; ovvero in mancanza di elementi idonei a configurare una specifica ipotesi di reato (Cass., sez. III, sent. 28151, 20/03/2013).

Un rimedio effettivo?

[Torna su]

La genesi normativa muove dall'esigenza di conformarsi alla pronuncia della Corte EDU, nel caso Brazzi c. Italia (2018).

Il ricorrente veniva raggiunto da un mandato di perquisizione domiciliare. Ciò al fine di ricercare e sequestrare i libri contabili, i documenti o qualsiasi altra prova di violazioni della normativa fiscale. L'attività di perquisizione locale dava esito negativo e, da ultimo, il procedimento penale veniva archiviato. Tuttavia, l'appellante si doleva dell'ultroneità del mezzo di ricerca della prova adoperato dagli inquirenti, lamentando un pregiudizio per la propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU).

Come noto, il decreto di perquisizione - nel nostro ordinamento - non è soggetto a sindacato di legittimità nè preventivo, nè successivo. Ragione per cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l'ordinamento italiano non offrisse sufficienti ed adeguate garanzie contro un eventuale mandato di perquisizione spiccato in maniera arbitraria.

I giudici osservano che, in assenza di un controllo "a priori", dovrebbero esistere altre garanzie, in particolare sul piano dell'esecuzione del mandato, di natura tale da controbilanciare le imperfezioni legate all'emissione e, eventualmente, al contenuto del mandato di perquisizione (para. 43). Tuttavia, ciò può essere compensato dall'introduzione di un controllo di legalità successivo, in ordine alla legittimità e alla necessità della misura.

Non si può negare che la novella - pur rafforzando la parità delle armi tra accusa e difesa - trattandosi l'opposizione di un rimedio processuale, non offra al ricorrente alcun beneficio concreto. Quanto all'effettività del rimedio, la stessa Corte EDU non si è pronunciata sul punto, lasciando, in prima battuta, al legislatore nazionale l'individuazione del rimedio più appropriato. Allo stato, oltre alla neo-introdotta opposizione, la perquisizione arbitraria è sanzionata penalmente agli artt. 609 e 615 c.p. - rispettivamente, perquisizione arbitraria e violazione di domicilio da parte di un pubblico ufficiale - e sul piano disciplinare, a norma dell'art. 124 c.p.p.

Dott. Alberto Rampanelli


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: