A norma degli artt. 247 ss. c.p.p., la perquisizione può essere personale o locale e può essere disposta dal giudice o dal pubblico ministero

La perquisizione come mezzo di ricerca della prova

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La perquisizione è uno dei mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale, al pari dell'intercettazione, del sequestro e dell'ispezione, e condivide con quest'ultima la natura di atto a sorpresa, cioè da eseguirsi senza essere anticipato da avvisi o avvertimenti destinati ai soggetti interessati.

A differenza dell'ispezione, che è finalizzata al rinvenimento di tracce ed altri effetti materiali del reato, la perquisizione ha un obiettivo più specifico, essendo finalizzata a rinvenire:

  • il corpo del reato
  • altre cose pertinenti al reato
  • la persona dell'imputato o dell'evaso da arrestarsi

Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro ai fini della loro idonea conservazione, in vista della fase dibattimentale in cui si addiviene all'assunzione delle prove.

Perquisizione personale

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Più nel dettaglio, la perquisizione personale può essere disposta quando vi sia fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o altra cosa pertinente sia occultata sulla persona da sottoporre ad accertamento.

Il soggetto che dev'essere sottoposto a perquisizione personale ha diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia, sempre che questa sia prontamente rintracciabile.

La perquisizione dev'essere eseguita nel rispetto della dignità e del pudore della persona. È evidente che la disciplina di tale mezzo di ricerca della prova è modellata in modo da conciliarsi il più possibile con il rispetto dell'inviolabilità della persona, sancito dall'art. 13 della nostra Costituzione.

Prima di iniziare la perquisizione personale, al soggetto da perquisire è consegnata una copia del provvedimento che ha disposto il mezzo di prova.

Perquisizione locale

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La perquisizione locale, invece, è disposta quando vi sia fondato motivo di rinvenire il corpo del reato, le cose pertinenti al reato o la persona dell'imputato o dell'evaso in un determinato luogo.

Anche in tal caso, all'imputato o al soggetto che ha la disponibilità del luogo da sottoporre a perquisizione viene consegnata copia del provvedimento che ha disposto il mezzo di prova.

In occasione della perquisizione locale, l'autorità giudiziaria può disporre la perquisizione personale dei presenti e può vietarne l'allontanamento e ordinarne la riconduzione coattiva sul posto.

Anche la disciplina della perquisizione locale sconta la necessità di conciliarsi con il dettato costituzionale, e in particolare con l'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost. In quest'ottica, l'art. 251 c.p.p. prevede che la perquisizione in un'abitazione può tenersi, salvo motivi urgenti, soltanto dalle ore sette alle venti.

Una disposizione particolare, introdotta di recente nel corpo dell'art. 247 c.p.p. (comma 1-bis), riguarda la perquisizione di un sistema informatico o telematico, che può essere disposta quando vi sia fondato motivo di ritenere che al suo interno possano esservi dati o informazioni pertinenti al reato. In tal caso devono essere adottate le misure tecniche necessarie per garantire la corretta conservazione dei dati e impedirne l'alterazione.

Forma del provvedimento

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Il provvedimento con cui si dispone una perquisizione ha la forma del decreto motivato e può essere adottato dal p.m. nella fase delle indagini preliminari o dal giudice nella fase del dibattimento.

La perquisizione può essere compiuta direttamente dall'autorità giudiziaria, ma quest'ultima ha facoltà di delegarne l'esecuzione agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Consegna della cosa

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Quando viene ricercata una cosa determinata, in alternativa alla perquisizione è possibile richiedere la consegna della cosa. In caso di esito positivo, se non è ritenuta utili ad ulteriori fini, la perquisizione non viene effettuata.

Il codice prevede anche una specifica disposizione che autorizza l'autorità giudiziaria a procedere a perquisizione presso una banca, qualora questa si rifiuti di permettere l'esame di atti, documenti e software, finalizzato al rinvenimento di cose da sottoporre a sequestro o all'accertamento di altre circostanze utili alle indagini.


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