La Consulta ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione della legge 40/2004 che stabilisce l'irrevocabilità del consenso dopo la fecondazione dell'ovulo

Procreazione mediamente assistita: la sentenza della Corte Costituzionale

Nella PMA il consenso dell'uomo non può essere revocato dopo la fecondazione dell'ovulo. E' quanto ha affermato la Consulta nella sentenza n. 161/2023 (sotto allegata).

La Corte costituzionale è stata chiamata a valutare la legittimità della previsione che, nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, stabilisce l'irrevocabilità del consenso dell'uomo dopo la fecondazione dell'ovulo e ha ritenuto non fondata la questione sollevata, giudicando non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore nel censurato art. 6, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 40 del 2004.

Tale norma rende possibile, per effetto della crioconservazione, la richiesta dell'impianto degli embrioni non solo a distanza di tempo ma anche quando sia venuto meno l'originario progetto di coppia.

Infatti, nel caso del giudizio a quo la donna aveva richiesto l'impianto dell'embrione crioconservato, nonostante nel frattempo fosse intervenuta la separazione dal coniuge.

Questo si è opposto ritirando il consenso precedentemente prestato, ritenendo di non poter essere obbligato a diventare padre.

Il giudice ha quindi sollevato la questione di costituzionalità in riferimento alla suddetta norma che stabilisce l'irrevocabilità del consenso.

Pur riconoscendo che la norma «si è venuta a collocare al limite di quelle che sono state definite "scelte tragiche" […], in quanto caratterizzate dall'impossibilità di soddisfare tutti i confliggenti interessi coinvolti nella fattispecie», la sentenza del giudice delle leggi ha evidenziato che l'irrevocabilità del consenso appare funzionale a salvaguardare innanzitutto preminenti interessi. L'accesso alla PMA comporta infatti, scrive la Corte, «per la donna il grave onere di mettere a disposizione la propria corporalità, con un importante investimento fisico ed emotivo in funzione della genitorialità che coinvolge rischi, aspettative e sofferenze, e che ha un punto di svolta nel momento in cui si vengono a formare uno o più embrioni. Corpo e mente della donna sono quindi inscindibilmente interessati in questo processo, che culmina nella concreta speranza di generare un figlio, a seguito dell'impianto dell'embrione nel proprio utero. A questo investimento, fisico ed emotivo, che ha determinato il sorgere di una concreta aspettativa di maternità, la donna si è prestata in virtù dell'affidamento in lei determinato dal consenso dell'uomo al comune progetto genitoriale».

Inoltre, «se è pur vero che dopo la fecondazione la disciplina dell'irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decorso del tempo e alle vicende della coppia, è anche vero che la centralità che lo stesso consenso assume nella PMA, comunque garantita dalla legge, fa sì che l'uomo sia in ogni caso consapevole della possibilità di diventare padre; ciò che rende difficile inferire, nella fattispecie censurata dal giudice a quo, una radicale rottura della corrispondenza tra libertà e responsabilità».

Ove «dunque, si considerino la tutela della salute fisica e psichica della madre, e anche la dignità dell'embrione» risulta non irragionevole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo ha concluso la Corte, precisando infine che "la ricerca di un eventuale diverso punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze in gioco non può che spettare al legislatore".

Scarica pdf Corte Cost. n. 161/2023

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