Una volta dato il consenso informato alla fecondazione degli embrioni, poi criocongelati, la procedura va avanti per la donna anche se l'ex si oppone

Embrioni anche senza il consenso del padre

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Davvero molto interessante l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 9240/2020 (sotto allegata) perché la stessa ha stabilito che una volta dato il consenso alla fecondazione, la procedura va avanti anche se la coppia si separa e l'ex vuole revocare il consenso dato. A prevalere infatti dopo la fecondazione è il diritto alla vita dell'embrione. Vediamo le ragioni per le quali il Tribunale ha preso questa decisione.

Una coppia di coniugi decide di comune accordo di sottoporsi a un ciclo di procreazione medicalmente assistita, interrotta dopo la fecondazione dell'ovocita per problemi di salute della donna, con conseguente crioconservazione di quattro embrioni.

La coppia in seguito si separa e il marito si rifiuta di dare il consenso allo scongelamento degli embrioni e al successivo impianto. La donna però avvia un procedimento d'urgenza per chiedere al centro presso cui sono stati trasportati gli embrioni, di procedere all'impianto avendo la stessa raggiunto l'età di 43 anni.

Il marito contesta la richiesta perché non esistendo più la coppia sono venuti meno i presupposti della procedura, lo stesso inoltre dubbi sulla serietà del consenso prestato dalla donna e sulla costituzionalità della norma che regolamenta questo aspetto, nella parte in cui non consente di revocare il consenso dopo la fecondazione dell'ovulo.

Il Centro abilitato a perfezionare la procedura si costituisce in giudizio, negando la sussistenza dei presupposti richiesti per la procedura d'urgenza art. 700 c.p.c ed evidenziando che è necessario il consenso di entrambi i genitori per ogni fase della PMA.

Il giudice però accoglie le istanze della donna e ordina al centro "di procedere all'inserimento in utero degli embrioni crioconservati e in custodia sulla persona della ricorrente."

Per l'ex un figlio ha diritto ad avere due genitori

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Contro la decisione ricorre il marito contestando la legittimità del procedimento 700 c.p.c e lamentando, per quanto riguarda il merito:

  • la mancata prestazione del proprio consenso a ogni fase della PMA, come previsto dall'art. 6 della legge n. 40/2004;
  • l'assenza dei presupposti soggettivi richiesti dall'art. 5 della legge n. 40/2004 e la conseguente lesione del diritto del nascituro ad avere due genitori;
  • la decisione del giudice cautelare, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 6 comma 3 della legge n. 40/2004 ritenendo non corretta l'affermazione secondo cui: "la revoca del consenso, in un momento successivo alla fecondazione dell'ovulo, non apparirebbe compatibile con la tutela costituzionale degli embrioni, più volte affermata dalla Consulta" in quanto la non revocabilità del consenso risulta incompatibile con la "libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia."

La donna però resta ferma nelle sue posizioni e in giudizio ribadisce la sussistenza del periculum in mora e del fumus in ragione dell'età, chiedendo il rigetto del reclamo. Il Centro invece chiede che il consenso informato, a suo tempo sottoscritto davanti ai sanitari della clinica di Roma, debba valere anche per il quello di Caserta e quindi chiede di procedere all'inserimento in utero degli embrioni crioconservati e in custodia sulla persona della donna, senza che sia necessario un ulteriore approvazione.

La donna può farsi impiantare gli embrioni scongelati anche se l'ex si oppone

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Per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il reclamo dell'uomo è infondato. Respinte le doglianze procedurali relative al procedimento d'urgenza art. 700 c.p.c. il Giudice rigetta anche le questioni di merito sollevate.

In primis la Corte precisa che la legge n. 40/2004 all'art. 6 sancisce espressamente "l'irrevocabilità del consenso successivamente alla fecondazione e l'art. 8 attribuisce alla volontà manifestata, irrevocabile con la fecondazione, funzione determinativa della maternità, della paternità e dello status di figlio, escludendo in conformità della ratio della legge la rilevanza, come affermato dal primo giudice, di comportamenti e di eventi successivi alla fecondazione dell'ovulo: la libertà di procreare si è esercitata e si è esaurita con la fecondazione, ammettendo la legge la libertà di ripensamento solo fino alla fecondazione medesima." Dopo la fecondazione infatti "il diritto alla vita dell'embrione (...) potrà essere sacrificato solo a fronte del rischio di lesione di diritti di pari rango ritenuti prevalenti perché facenti capo, per esempio, a soggetti già viventi - per lo più a tutela della salute della donna."

Sul diritto del nascituro ad avere due genitori il Tribunale evidenzia invece come in realtà la separazione non determini la lesione di tale diritto, infatti "Il minore nato da genitori separati avrà diritto di godere di entrambe le figure genitoriali e sia il padre che la madre assumeranno i diritti e gli obblighi connessi alla genitorialità. L'ordinamento appresta tutela penalistica e civilistica ai diritti dei figli nei confronti dei genitori i quali sono tenuti alla salvaguardia dell'interesse dei figli sotto tutti gli aspetti, proteggendoli anche dai conflitti di coppia."

Infondata infine anche l'ultima questione sollevata dal marito, in quanto la discrasia tra il primo e il terzo comma dell'art. 6 della legge n. 40/2004, che sancisce l'irrevocabilità del consenso successivamente alla fecondazione, è solo apparente. Il Tribunale evidenzia inoltre come il ricorrente abbia dato il proprio consenso, dopo avere ricevuto tutte le informazioni previste dalla legge, che è diventato irrevocabile con la fecondazione e che quindi è valido anche per la struttura che deve proseguire l'iter attivato, con la quale le parti hanno instaurato un rapporto contrattuale.

In definitiva il consenso dato per la fecondazione degli embrioni non è necessario anche per il loro scongelamento, se sono stati assolti gli obblighi informativi previsti.

Scarica pdf Tribunale Santa Maria Capua Vetere n. 9240/2020

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