La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sul tema della procreazione medicalmente assistita

Procreazione medicalmente assistita

L'argomento della procreazione medicalmente assistita è certamente controverso e complesso. In Italia vi sono molte coppie che, per diverse ragioni, devono ricorrere a tale procedura per cercare di realizzare il sogno di diventare genitori. In buona parte dei casi la procedura è portata a termine con successo; in altri casi, invece, ci possono essere delle complicazioni (o degli imprevisti) di varia natura.

Ed è proprio in quest'ottica che nei giorni scorsi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) si è pronunciato su questo argomento coì delicato (leggi Embrioni in provetta: decide la donna).

Il caso: ricorso alla Pma e successiva separazione

La vicenda, iniziata nel 2018, vede protagonisti una coppia che decide di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita per realizzare il sogno di diventare genitori. Il percorso, però, è piuttosto lungo e complesso; difatti dopo un primo tentativo di impianto fallito, la coppia decide di congelare gli embrioni in attesa di un nuovo tentativo.

Nel frattempo, il rapporto di coppia si incrina e il marito decide di porre fine al matrimonio; ma la ex moglie, nonostante la fine dell'unione matrimoniale, non intende rinunciare anche al suo sogno di diventare madre. Pertanto la donna decide di rivolgersi al tribunale per vedere riconosciuto il suo diritto all'impianto degli embrioni nonostante la separazione e il parere contrario del marito.

Basta il consenso della donna per l'impianto

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), nell'ordinanza del 27/01/2021 con cui si è pronunciato sulla richiesta della donna, ha affermato che se vi sono embrioni congelati, prodotti dalla coppia, questi possono essere impiantati anche dopo molto tempo nell'utero della donna anche solo con il consenso della stessa. Quindi di fatto contro la volontà dell'uomo del quale, questi embrioni, portano il corredo genetico.

I giudici hanno fatto riferimento all'articolo 6, comma 3, della legge 40 del 2004, il quale dispone che: ""la volontà [di diventare genitori attraverso la procreazione medicalmente assistita, ndr] può essere revocata da ciascuno dei soggetti [...] fino al momento della fecondazione dell'ovulo". Successivamente non vi è più la possibilità di revocare tale consenso.

Le prime incognite, sulla procreazione medicalmente assistita, sono intervenute a seguito della sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale, la quale, modificando la legge 40- ha iniziato ad autorizzare il congelamento degli embrioni. Prima di questa svolta, difatti, la legge consentiva che potessero essere fecondati fino a 3 ovociti (che successivamente dovevano essere impiantati contemporaneamente nell'utero della donna).

La normativa italiana sulla PMA

La Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) è una procedura finalizzata a realizzare il desiderio di avere un figlio, offerta con opportune tecniche e strumentazioni mediche a coppie che non sono in grado di procreare con metodi naturali, ossia coppie infertili.

La Legge 40 del 2004 rappresenta inevitabilmente la normativa di riferimento in tema di PMA. Essa disciplina numerosi aspetti strettamente connessi alla procreazione medicalmente assistita.

La normativa sopra menzionata è inevitabilmente molto articolata e complessa. I tratti salienti della normativa in esame sono i seguenti:

- Accesso alle tecniche: attualmente è consentito solo alle coppie formate da maggiorenni eterosessuali, coniugate o conviventi, in cui entrambi siano conviventi e in età potenzialmente fertile.

- L'accesso alle tecniche di PMA è consentito solo nel caso in cui l'infertilità non è risolvibile diversamente. Nell'utilizzare la PMA si deve seguire un principio di gradualità, scegliendo in una prima fase quelle meno invasive dal punto di vista tecnico e psicologico. Prima di iniziare un ciclo di Procreazione medicalmente assistita occorre dare il proprio consenso informato. La volontà può essere revocata fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

- Negli anni sono intervenute delle modifiche alla legge, le quali hanno rimosso il divieto di produzione di più embrioni, così come l'obbligo di contemporaneo impianto di tutti gli embrioni prodotti; inoltre per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili è stato rimosso il divieto di diagnosi preimpianto; infine è stato eliminato il divieto di fecondazione eterologa, cioè con donazione di gameti (al cui utilizzo in Italia ha dato il via libera la sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2014). Per di più l'accesso generale alle tecniche è stato aperto anche a coppie "sierodiscordanti", cioè quelle coppie in cui uno dei due partner è portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili come Hiv o epatiti B e C;

- Statuto dell'embrione: attualmente è vietata qualsiasi sperimentazione, manipolazione o intervento sull'embrione che non siano diretti esclusivamente alla tutela della sua salute (deve essere escluso cioè qualsiasi scopo eugenetico o selettivo).

- Gli embrioni non possono essere né soppressi né crioconservati. L'unica eccezione alla crioconservazione è l'impossibilità per gravi motivi di salute della donna di eseguire un trasferimento in utero. I gameti, invece, possono essere crioconservati. (La Corte Costituzionale, avendo rimosso nel 2009 il divieto di creare massimo 3 embrioni e l'obbligo di impiantarli tutti contemporaneamente, ha di fatto sdoganato la formazione di embrioni in sovrannumero, che oggi vengono crioconservati).

- Stato giuridico del nato: i nati da procreazione medicalmente assistita acquistano a tutti gli effetti lo stato di figli legittimi o riconosciuti dalla coppia. Qualora, in violazione della Legge, sia stata fatta una fecondazione di tipo eterologo, il coniuge o convivente che ha dato il proprio consenso non può disconoscere il bambino. La madre non può chiedere di restare anonima.

Conclusioni

La vicenda è certamente controversa e sicuramente merita attenzione sotto diversi profili. La decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, essendo la prima in tal senso, è sicuramente destinata a creare un precedente fondamentale in una materia delicata come la procreazione medicalmente assistita. Al momento non ci resta che attendere quelli che potranno essere gli eventuali sviluppi sulla vicenda.


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