Il CNF ricorda che il conflitto di interessi è un illecito di pericolo a tutela dell'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di far fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone

Avvocato in conflitto di interessi

Il conflitto di interessi è un illecito "di pericolo" a tutela dell'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone. E' quanto ha asserito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 259/2022 (sotto allegata), pubblicata il 14 maggio 2023 sul sito del Codice deontologico.

Chiamato a decidere il ricorso di un avvocato sospeso dalla professione forense per 6 mesi, il CNF ha colto l'occasione per ribadire che "il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdf, già art. 37 codice previgente) risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l'apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell'esercizio professionale e l'affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l'alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell'immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale".

Conseguentemente, ha affermato il Consiglio rigettando il ricorso:

  • poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l'eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall'obbligo di astenersi dal prestare la propria attività;
  • poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell'operato dell'avvocato, perché si verifichi l'illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l'asserita mancanza di danno effettivo.

Scarica pdf CNF n. 259/2022

Foto: 123rf.com
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