L'ABF condanna la banca a risarcire il danno subito da un cliente per il mancato inserimento del costo dell'assicurazione nell'ISC espresso nel mutuo

Mutuo e polizza assicurativa collegata: la vicenda

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Il collegio ABF di Palermo con la decisione n. 233 del 12 gennaio 2023 (sotto allegata) accoglie la richiesta di risarcimento del danno del cliente di una banca che ha contratto un mutuo al quale è collegata una polizza assicurativa, a copertura del rischio di decesso o di invalidità del mutuatario.

La durata della polizza è legata a quella del mutuo, le prestazioni assicurative sono parametrate al debito residuo al momento dell'avveramento del rischio e beneficiario delle medesime è la Banca finanziatrice.

Malgrado risulti evidente il collegamento tra la polizza e il mutuo, il costo dell'assicurazione non è considerato ai fini della determinazione dell'Indicatore Sintetico di Costo (ISC) come pattuito dalle parti.

Indicatore Sintetico di Costo (ISC)

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L'ISC o TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) come stabilisce l'art. 121 TUB è la percentuale che indica il costo totale di un mutuo, comprensivo delle spese per interessi, delle spese necessarie ad accendere il mutuo, delle spese amministrative e del rimborso del capitale prestato.

Esso, quindi, è un indicatore di trasparenza volto a consentire al cliente di conoscere il costo effettivo del credito e di averne una corretta rappresentazione per una scelta consapevole.

Secondo la giurisprudenza prevalente, l'ISC non va confuso col tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto. Pertanto, la sua mancata o errata indicazione, salvo che per i contratti di credito al consumo, non comporta la nullità del contratto, ma configura solo una violazione degli obblighi informativi che dà diritto al risarcimento dei danni.

Polizza connessa al mutuo: la pronuncia dell'ABF

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Nel caso in esame, l'ABF ha accertato che l'assicurazione "è avvinta da chiara connessione funzionale al contratto di mutuo"; i due negozi, pur essendo formalmente autonomi, sono parte di un'operazione economica sostanzialmente unitaria.

Nonostante ciò, la banca, non ha reso comprensibile al cliente, con la dovuta trasparenza, il carattere obbligatorio della polizza e, nel determinare l'ISC indicato espressamente nel contratto, non ha considerato anche il costo dell'assicurazione. Pertanto, ha violato gli obblighi di protezione, di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale (art. 1337 c.c.).

Peraltro, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel 2012 e nel 2020 ha emesso, nei confronti della banca resistente e della compagnia assicurativa, un provvedimento sanzionatorio per pratiche commerciali scorrette consistenti nell'aver subordinato la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione di polizze assicurative e nell'aver fornito informazioni poco chiare circa il rateo di premio rimborsabile in caso di estinzione anticipata.

Tali provvedimenti, dunque, concorrono a provare la illiceità della condotta della banca che è stata condannata per responsabilità precontrattuale, a risarcire il danno, mediante il pagamento della somma di euro 10.000,00 liquidata in via equitativa, oltre al rimborso delle spese legali.

Dott.ssa Alfonsina Biscardi
Consulente per le attività degli studi legali
a.biscardi@tesiindiritto.com
www.tesiindiritto.com


Scarica pdf ABF Palermo n. 233/2023

Foto: 123rf.com
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