Pratiche commerciali scorrette da parte dell'Istituto di credito Intesa San Paolo per la vendita di polizze assicurative obbligatorie associate ai mutui

La sanzione dell'Antitrust

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Dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 18 febbraio 2020, arriva un monito, o meglio una sanzione, a Banca Intesa San Paolo, pari ad euro 4,8 mln, per pratiche commerciali scorrette.

Banca Intesa San Paolo, è stata condannata inoltre a pubblicare la sanzione irrogata sul "Sole 24 ore".

La vicenda ha inizio a partire dal 2017: l'Istituto di credito, Banca Intesa San Paolo, condizionava indebitamente i consumatori ad acquistare, in abbinamento a mutui conclusi con il loro stesso Istituto, anche tramite surroghe, delle polizze assicurative di vario genere (incendio e scoppio o a protezione del finanziamento) emesse da compagnie assicurative dello stesso Gruppo societario e collocate dalla stessa Banca.

Questa è una pratica scorretta, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, tendente a falsare il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti offerti dal professionista.

In sostanza i consumatori finali, ovvero chi contraeva il mutuo, erano obbligati a sottoscrivere una polizza che veniva associata al contratto di mutuo stesso.

Tutto comincia nel 2017 con l'invio da parte di consumatore di una segnalazione all'IVASS, che a sua volta la trasmetteva all'Autorità Garante.

Veniva dunque avviato un procedimento nei confronti di Banca Intesa San Paolo, e l'Istituto formulava le sue difese.

Dai documenti emergeva che l'Istituto di credito espressamente condizionava la concessione del mutuo immobiliare all'acquisto, da parte del consumatore, della polizza a garanzia del finanziamento, in quanto "unico richiedente e monoreddito".

Dopo la prima segnalazione ne sono pervenute molte altre di identica portata.

Dalle indagini è emerso che la sottoscrizione della polizza abbinata al contratto, aveva la finalità di recuperare la perdita di redditività derivante dalla rinegoziazione del mutuo. Nel gergo interno si parlava di contratto "soggetto a condizione" e la condizione per la sua concessione era appunto la sottoscrizione della polizza.

Dalle indagini svolte dall'autorità è emerso, inoltre, che la compagnia assicurativa riconosceva alla Banca stessa delle provvigioni sulle polizze sottoscritte dai consumatori.

Il parere della Banca d'Italia

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Nel procedimento, veniva richiesto anche il parere della Banca d'Italia, la quale rilevava che le disposizioni di "Trasparenza" consentono agli intermediari di offrire, accanto a un contratto di finanziamento, anche contratti assicurativi purché, tuttavia, siano adottate procedure organizzative e di controllo interno che assicurino una opportuna valutazione dei rischi.

Ovvero:

  • i contratti devono essere comprensibili per i clienti;
  • i costi devono essere correttamente inclusi nel TAEG;
  • ci deve essere il rispetto, nelle procedure di commercializzazione, dei principi di trasparenza e correttezza;
  • le forme di remunerazione e valutazione del personale e della rete non devono incentivare la vendita congiunta in misura maggiore rispetto alla vendita separata qualora il contratto offerto congiuntamente al finanziamento sia facoltativo.

Inoltre, ha evidenziato la Banca d'Italia, con specifico riguardo al credito immobiliare ai consumatori, all'articolo 120-octiesdecies del Testo Unico Bancario è previsto che i pacchetti che prevedono un abbinamento con "altri prodotti o servizi finanziari" possono essere offerti e commercializzati purché il contratto di credito sia disponibile per il consumatore anche separatamente.

La decisione dell'Autorità Garante

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È chiaro che la legge non vieta alle banche di procedere con la vendita abbinata dei mutui immobiliari con le polizze assicurative, ma il consumatore deve essere messo nella condizione di poter scegliere e reperire autonomamente sul mercato una polizza più conveniente rispetto a quella offerta dallo stesso erogatore del credito, anche laddove essa sia ritenuta obbligatoria.

Nell'istruttoria svolta è emerso che sono state fatte notevoli pressioni dall'Istituto ai correntisti, sì da limitare notevolmente la loro capacità di prendere una decisione consapevole e non consentendo loro di poter scegliere liberamente polizze di terzi piuttosto che della Banca stessa.

Da qui l'irrogazione della sanzione.

Scarica pdf provvedimento Antitrust
Floriana Baldino Avv. Floriana Baldino
Esperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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