Per il Tar Toscana, basta la motivazione di voler procedere con azione di petizione ereditaria nei confronti dell'erede

Diritto di accesso al testamento del compagno

La compagna di vita del deceduto ha diritto di visionare ed estrarre copia del testamento del de cuius. Lo si ricava dalla sentenza n. 165/2023 del Tar Toscana (sotto allegata), il quale ha chiarito che ai fini dell'ostensione, è sufficiente la motivazione dell'istanza sulla base della necessità di valutare la documentazione richiesta al fine dell'eventuale instaurazione di un'azione di petizione ereditaria nei confronti dell'erede del compagno.

A ricorrere al TAR, contro l'Agenzia delle Entrate, è la compagna di vita del defunto, la quale affermava di aver reperito anni dopo la morte del compagno, un testamento olografo dello stesso che la nominava erede universale dei propri beni ma che a seguito della pubblicazione del testamento, nasceva una controversia con il fratello del de cuius che, nel frattempo, si era visto devolvere l'intero asse ereditario, per effetto di successione legittima

. La ricorrente con PEC del proprio legale (poi reiterata sul modulo predisposto dall'amministrazione) chiedeva quindi alla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di poter prendere visione ed estrarre copia della dichiarazione di successione del defunto, motivando la richiesta sulla base della propria "intenzione di procedere giudizialmente con un'azione di petizione ereditaria" nei confronti dell'erede del de cuius.

A seguito dell'opposizione proposta dal controinteressato, l'istanza di accesso era definitivamente rigettata dalle Entrate: in particolare, il diniego era basato sulla possibilita?, per il Giudice civile, di ordinare l'esibizione del documento nel contenzioso tra le parti, sulla (presunta) contestazione del testamento ad opera del controinteressato (con consequenziale contestazione della legittimazione della ricorrente alla visione del documento) e sulla non necessita? del documento, vista la "valenza puramente fiscale..... e tenuto conto del fatto che la rappresentazione del patrimonio del de cuius emerge dallo stesso testamento".

Da qui il ricorso al Tar, con il quale la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto di diniego di accesso e l'accesso alla documentazione richiesta con le proprie istanze.

Per il Tar, la donna ha ragione.

L'argomentazione relativa alla possibilita?, per il Giudice civile, di ordinare l'esibizione in giudizio del documento nel contenzioso tra le parti, rileva il giudice amministrativo, "e? gia? stata ritenuta manifestamente infondata da due recenti interventi dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 25 settembre 2020, n. 19 e 21) che la Sezione condivide e decide di fare propri: premesso che il diritto di accesso ai documenti amministrativi spetta a chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e che situazioni siffatte ricorrono, per espressa previsione di legge, nell'ipotesi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria ai singoli 'per curare o per difendere i loro interessi', la distinzione fra 'conoscenza del documento' e 'difesa degli interessi del privato', in una col divisato nesso di strumentalita? fra l'una e l'altra, rende palese che la pendenza di un procedimento giurisdizionale nel quale siano in discussione questi ultimi non solo non e? di per se? preclusivo della sperimentabilita?, presso il giudice amministrativo, del procedimento speciale approntato dal legislatore del 1990 allorche? sia in contestazione il diritto alla prima, ma, anzi, si configura come un fattore di concretezza e di attualita? dell'interesse ad agire nelle forme proprie del detto procedimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 5292/1998)".

Nel caso di specie, la ricorrente "ha espressamente motivato la propria istanza sulla base della necessita? di valutare la documentazione richiesta ai fini dell'instaurazione di (eventuale) giudizio di petizione di eredita? ed una simile circostanza - precisa il Tar - basta sicuramente a legittimare la stessa a prendere visione ed estrarre copia del documento, risultando del tutto indifferente il fatto che non risulti documentata l'instaurazione del giudizio o il fatto che, in quella sede, il Giudice civile possa eventualmente acquisire il documento nell'esercizio dei propri poteri istruttori".

Del pari insufficiente a reggere un diniego di accesso risulta poi il riferimento ad una, del tutto presunta, contestazione del testamento ad opera del controinteressato, con consequenziale contestazione della legittimazione alla presentazione dell'istanza. Ciò perché, "il diritto di accesso assume rilevanza autonoma e non risulta per nulla dipendente dal contenzioso civilistico; in questo contesto, risultano pertanto del tutto indifferenti le (future) vicende giurisdizionali relative al testamento, risultando, al momento, indiscusso come la ricorrente risulti indicata come erede universale del de cuius da un testamento olografo regolarmente pubblicato e richieda la documentazione amministrativa al fine di valutarne l'utilizzabilita? nell'eventuale contenzioso civilistico con il controinteressato".

Stessa sorte, per la terza ragione di diniego dell'accesso da parte delle Entrate, relativa alla "non necessita? del documento": oggi è ampiamente negato, infatti, dalla giurisprudenza, all'amministrazione "un qualche margine di discrezionalita? in ordine alla determinazione di quali atti esibire, trattandosi di 'scelta' che e? rimessa all'autodeterminazione del richiedente l'accesso che e? l'unico soggetto in grado di stabilire quali siano gli atti di cui necessita al fine di autodeterminarsi in ordine a quali strumenti di tutela intraprendere" (cfr., tra le altre, Cons. Stato, n. 317/2016; n. 908/2019).

Da qui l'accoglimento dell'azione in materia di accesso e l'annullamento della nota dell'Agenzia delle Entrate, con condanna della stessa a permettere l'accesso della ricorrente alla documentazione richiesta.

Scarica pdf Tar Toscana n. 165/2023

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