L'avvocato di fiducia può spogliarsi di una nomina difensiva, e dei conseguenti poteri processuali ed oneri, solo attraverso formale rinuncia

Rinuncia al mandato

Il difensore di fiducia può liberarsi dei doveri professionali e degli oneri connessi all'incarico soltanto attraverso formale rinuncia al mandato. E' quanto ricorda la Cassazione (sentenza n. 9156/2023 sotto allegata), accogliendo il ricorso di un imputato avverso la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello per mancanza di legittimazione dei difensori proponenti.

Nella specie, l'imputato deduceva che l'atto di appello era stato presentato da due difensori ma che soltanto uno era titolato perché nominato dallo stesso, mentre l'altro era "effettivamente privo di legittimazione, perché mai nominato neanche per facta concludentia".

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato, giacché nella pronuncia impugnata si scrive che uno dei due avvocati non era legittimato a proporre appello, perché era lo stesso che, firmando un atto di appello in cui si sosteneva che il difensore nominato in quel verbale di udienza era, in realtà, un altro, riconosceva di non essere legittimato.

Tale pronuncia, per i giudici, non è corretta, "perché un difensore di fiducia non può spogliarsi di una nomina difensiva, e dei conseguenti poteri processuali ed oneri, se non in modo formale mediante rinuncia al mandato".

Senza contare che dalla pronuncia impugnata, rilevano dal Palazzaccio, non si comprende chi, secondo la ricostruzione della Corte d'appello, fosse allora il difensore titolare del potere processuale di proporre impugnazione per conto dell'imputato, perché un difensore investito di tale potere doveva pur esservi.

Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento con rinvio per nuovo giudizio alla corte d'appello.

Scarica pdf Cass. n. 9156/2023

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