La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen. non può essere applicata in ragione dell'intervenuto riconoscimento della recidiva

Tenuità del fatto e recidiva

Nella vicenda, decisa dalla seconda sezione penale della Cassazione (sentenza n. 8385/2023 sotto allegata), la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di prime cure, confermava l'affermazione della penale responsabilità di un imputato per il reato di ricettazione (ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648 comma quarto, già comma secondo, cod. pen.) e rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa.

L'uomo proponeva ricorso al Palazzaccio denunciando, tra l'altro, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., violazione dell'art. 131-bis c.p. nonché erronea valutazione del certificato del casellario in atti. In particolare, assumeva che la Corte d'appello, nel negare l'applicabilità della causa di non punibilità di cui alla citata norma, aveva preso in considerazione i precedenti del coimputato e non quelli dell'odierno ricorrente.

Per gli Ermellini, tuttavia, il ricorso deve essere rigettato.

Sebbene effettivamente la Corte territoriale abbia operato uno scambio dei certificati penali dei due imputati, prendendo in considerazione al fine di escludere la applicabilità del disposto di cui all' art. 131-bis c.p. i precedenti dell'altro coimputato, tuttavia, rilevano da Piazza Cavour, i precedenti a carico del ricorrente "sono da ritenere, comunque, ostativi stante l'intervenuto riconoscimento della recidiva specifica".

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., concludono i giudici rigettando il ricorso, "non può, dunque, essere applicata nel caso in esame in ragione dell'intervenuto riconoscimento della recidiva, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica".

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Scarica pdf Cass. n. 8385/2023

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