Non spetta il risarcimento del danno al motociclista che ha sostenuto di aver avuto un sinistro con un veicolo non identificato se nella cartella clinica risulta la cancellazione della frase che indica una caduta dalla moto

Nessun risarcimento se l'alterazione della cartella clinica nasconde la verità

Con l'ordinanza n. 4513/2023 (sotto allegata) la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del motociclista respinto in grado di appello a causa dell'alterazione della cartella clinica e della condotta assai anomala dei testimoni.

Vediamo perché gli Ermellini hanno deciso in tale senso.

Il conducente di un motoveicolo cita una compagnia assicurativa, designata in quel momento dal fondo vittime della strada, chiedendo i danni riportati a seguito di un sinistro cagionato da un veicolo rimasto poi sconosciuto.

La domanda risarcitoria in primo grado viene accolta, in sede di appello però la decisione viene ribaltata a causa della inattendibilità delle prove prodotte.

La cartella clinica del motociclista è risultata infatti alterata. Alla voce anamnesi la frase "il paziente riferisce caduta accidentale con la moto" è stata sostituita con "il paziente riferisce incidente stradale con la moto".

Sospetta anche la condotta dei testimoni. Se gli stessi hanno assistito a un sinistro grave perché non si sono attivati per far intervenire sul posto l'ambulanza e le Forze dell'ordine?

Il motociclista ricorre in Cassazione, ma gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile perché si richiede in sostanza una valutazione degli elementi indiziari e della attendibilità dei testimoni, che è riservata ai giudici di merito.

Leggi anche Cartella clinica: cos'è e come richiederla

Scarica pdf Cassazione n. 4513/2023

Foto: 123rf.com
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