Poiché gestore di pubblico servizio e pubblico ufficiale nell'accertamento delle violazioni commesse in relazione al trasporto Trenitalia può ingiungere il pagamento della sopratassa e della sanzione

Legittima l'ingiunzione di Trenitalia per la multa non pagata

Trenitalia, gestore del pubblico servizio, è legittimata a riscuotere coattivamente la sopratassa stabilita dalle condizioni generali del contratto e anche la sanzione amministrativa irrogata per il mancato acquisto del biglietto.

Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 4141/2023 (sotto allegata), vediamo per quali ragioni,

Trenitalia ingiunge il pagamento di Euro 274,20 per una multa irrogata a un viaggiatore a cui è stato elevato verbale per il mancato pagamento del biglietto.

L'ingiunto ricorre al GdP, che conferma la legittimità dell'ingiunzione e, in sede di Appello, la decisione di primo grado viene confermata.

Per la Cassazione il dm del Ministero Economia e delle Finanze del 16.01.2009 autorizza Trenitalia a riscuotere coattivamente gli importi a credito conseguenti alla constatazione di irregolarità di viaggio a bordo dei treni e alla successiva irrogazione delle sanzioni.

Non regge la tesi del ricorrente, Trenitalia ha il potere di accertare e sanzionare la condotta del passeggero che viaggia senza prima avere provveduto ad acquistare il biglietto. Poiché gestore di un servizio pubblico Trenitalia ha anche il potere di accertare le violazioni commesse dai passeggeri e in quanto pubblico ufficiale può riscuotere coattivamente, mediante ruolo, i crediti che derivano dalle rilevate irregolarità commesse dai viaggiatori.

Corretto l'importo della multa praticato comprensivo del sovrapprezzo di 200 euro e del costo del biglietto non pagato di 13 euro, a cui è stata aggiunta la sanzione di 50,00 euro, visto che il viaggiatore non ha dato spiegazioni valide in grado di giustificare il mancato acquisto del biglietto.

Scarica pdf Cassazione n. 4141/2023

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