La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. e applicabile ai tamponamenti è superata dalla presunzione del mancato rispetto della distanza di sicurezza tra i mezzi coinvolti

Tamponamento a catena e distanza di sicurezza

Quando si verifica un sinistro stradale a causa di un tamponamento, la presunzione di pari responsabilità art. 2054 c.c. è superata dalla presunzione del mancato rispetto della distanza di sicurezza tra veicoli. Questo in sintesi il principio sancito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 3398/2023 (sotto allegata). vediamo perché.

In un sinistro stradale con tamponamento il Tribunale ritiene applicabile l'art. 2054 c.c. che sancisce la presunzione di uguale responsabilità. Il ricorrente però fa presente di essere stato vittima di un tamponamento da tergo a causa di un sinistro frontale tra due automobili. In primo grado ai conducenti delle auto viene riconosciuto il 70% della responsabilità e al conducente del motociclo il restante 30%, poiché lo stesso trasportava un passeggero.

La decisione viene riformata in sede di appello, che applica la pari responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c. stante la violazione, da parte del ciclomotore, di procedere sul margine destro della carreggiata.

Decisione che viene impugnata dal conducente del ciclomotore, che lamenta la pari responsabilità per la contraddittorietà e lacunosità della sentenza sulla esatta dinamica del sinistro poiché non si è tenuto conto di quanto sancito dall'art. 149 del Codice della Strada in materia di distanza di sicurezza dei veicoli.

Ricorso che la Cassazione accoglie, in quanto, la Corte di appello, avendo come unico dato certo quello del tamponamento da tergo, avrebbe dovuto applicare la presunzione del mancato rispetto della distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante, che derogando alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., grava il soggetto che ha tamponato dell'onere probatorio di dimostrare che il tamponamento è stato causato in tutto o in parte a causa non imputabile allo stesso.

Ha quindi errato la Corte di Appello nel dare rilievo, ai fini della pari responsabilità, all'obbligo del conducente del ciclomotore di circolare sul margine destro della strada, stante la rilevanza "ai fini del superamento della presunzione di esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante, di cui all'art. 149 cod. strada, solo la condotta del conducente del veicolo tamponato."

La sentenza viene quindi cassata con rinvio e la Corte di Appello in diversa composizione dovrà tenere conto del seguente principio di diritto: ""in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione «de facto» di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale".

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