Sono contrapposti gli interessi del singolo condomino e del Condominio se si deve deliberare la promozione o la prosecuzione della causa giudiziaria per una controversia insorta tra questi due soggetti

Lite Condominio-condomino e partecipazione all'assemblea

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 3192/2023 (sotto allegata) precisa che quando l'assemblea condominiale deve prendere una decisione relativa a una controversia giudiziale insorta con un singolo condomino questo soggetto non può prendere parte alla delibera a causa del contrasto degli interessi di cui sono portatori. Vediamo le ragioni della decisione.

Il Tribunale respinge l'impugnazione di un condomino avente ad oggetto una delibera relativa alla proposizione di un'azione giudiziaria proprio del singolo condomino nei confronti del Condominio, perché la convocazione non gli era stata comunicata nei termini.

Controversia che la Cassazione chiude enunciando il seguente principio di diritto: "in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente di un interesse contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all'assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l'annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione."

Non si tratta, come ha sostenuto da Corte di Appello, di un conflitto di interessi, che si realizza solo in sede assembleare in fase di deliberazione se si verifica un contrasto tra l'interesse al voto del singolo e quello della compagine condominiale. In caso di delibera assembleare riguardante una controversia tra il Condominio e il singolo condomino, quest'ultimo risulta portatore di un interesse contrapposto a quello della compagine condominiale nel suo complesso.

Scarica pdf Cassazione n. 3192/2023

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: