Nell'ambito di un condominio composto da due sole persone, la comunicazione con la quale il condomino maggioritario comunica all'altro condominio la ripartizione delle spese non può essere considerata equipollente ad una delibera assembleare. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 5288/2012) con cui la sesta sezione ha precisato che la comunicazione di un riparto non può sostituire l'atto presupposto, ossia la delibera
di approvazione che è necessaria anche in presenza di un condominio composto di due soli condomini, posto che la disposizione dell'art. 1136 c.c. (che regola la costituzione e la validità dell'assemblea e prevede il metodo collegiale) è applicabile anche al condominio composto da due soli partecipanti. Se non si raggiunge l'unanimità e non si decide, poiché la maggioranza non può formarsi in concreto è sempre possibile il ricorso all'autorità giudiziaria, siccome previsto si sensi del collegato disposto art. 1105 e 1139 c.c. né il pagamento di acconti può sostituire la prova di una delibera
inesistente. Nel caso esaminato dalla Corte il proprietario di una delle unità immobiliari era stato informato sulla ripartizione delle spese condominiali correnti ma non vi aveva provveduto e pertanto la società proprietaria delle altre parti immobiliari aveva dovuto anticipare dette spese. La società chiedeva quindi il pagamento della quota dell'altro condomino. Il convenuto costituendosi in giudizio sosteneva di non aver mai ricevuto copia delle deliberazioni condominiali né avvisi di convocazione dell'assemblea. La domanda della società veniva accolta in primo grado mentre in sede d'appello la richiesta della società veniva ritenuta infondata perchè le regole civilistiche in materia di condominio si applicano anche quando questo è composto da due soli condomini. La Cassazione, condividendo ragionamento della corte d'appello ha spiegato che nella fattispecie non si configura un vizio del procedimento collegiale e relativo la mancata convocazione del condomino, ma si realizza la radicale inesistenza di qualsivoglia delibera.
Consulta testo sentenza n. 5288/2012

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