La duplicazione delle azioni giudiziali per i danni materiali e le lesioni conseguenti a un sinistro stradale rappresentano un abuso del processo se quando è stata intrapresa la prima azione i postumi erano stabilizzati

Abuso del processo se si chiedono danni all'auto e alla persona con due azioni

Integra un abuso dello strumento processuale intraprendere due diverse azioni civili per il risarcimento dei danni materiali al motociclo e delle lesioni se sono conseguenza dello stesso sinistro stradale, tanto più che, nel caso di specie i postumi si erano già consolidati quando è stato avviato il primo procedimento davanti al giudice di pace per i danni materiali riportati alla motocicletta.

Queste le importanti precisazioni contenute nell'ordinanza n. 2278/2023 della Cassazione (sotto allegata) ribadendo le conclusioni a cui erano giunte, come si vedrà a breve, le due autorità giudiziarie di merito.

Un motociclista conviene il giudizio l'ente proprietario della strada su cui è caduto dalla moto a causa della presenza di radici di alberi sulla carreggiata.

Lo stesso dichiara di aver già richiesto i danni materiali ripotati alla moto davanti al Giudice di pace e che la sentenza di condanna è già passata in giudicato. La mancata proposizione contestuale delle due domande risarcitorie per i danni materiali e per le lesioni è stata determinata dal fatto che, quando lo stesso ha presentato la domanda per i danni materiali, le lesioni non si erano ancora stabilizzate.

Il Tribunale però rigetta la domanda, ritenendo illegittimo il frazionamento del credito azionato con le due diverse domande risarcitorie. Conclusione a cui giunge anche la Corte di Appello adita dal motociclista in sede di impugnazione, poiché la documentazione medica prodotta dall'attore dopo l'azione intrapresa davanti al Giudice di pace non provava in realtà alcun aggravamento dei postumi ed escludeva la necessità di un intervento chirurgico.

La decisione di avviare due distinti procedimenti giudiziari quindi non è stata determinata dalla effettiva incertezza relativa al consolidamento dei postumi, ragioni per le quali la Corte di appello ritiene che la parte abbia abusato dello strumento processuale.

Conclusione che viene ulteriormente confermata in sede di Cassazione, con conseguente rigetto del ricorso principale, avanzato dal motociclista, perché alla luce del quadro giurisprudenziale in materia "si trae la logica conclusione per cui, pur non essendo totalmente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dal medesimo fatto illecito, ciò può avvenire solo in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Interesse che - è bene ribadirlo - non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neppure dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei giudici aditi."

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