La regola dell'art 172 c.p.p. che al comma 3 dispone che, in relazione al termine stabilito a giorni, che scade in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, vale anche per i termini a ritroso

Termine ex art. 172, co. 3, c.p.p.

La Cassazione nella sentenza n. 944/2023 (sotto allegata) sancisce un importante principio in materia di termini processuali penali, ossia che la regola della proroga del termine che cade in un giorno festivo a quello successivo non festivo vale anche per i termini da calcolare a ritroso.

Vediamo le ragioni di questa decisione.

Nell'ambito di una vicenda processuale penale avente ad oggetto un reato di materia di stupefacenti, il difensore dell'imputato nel ricorrere in Cassazione contro la sentenza di condanna emessa in sede di Appello, lamenta il mancato rispetto del termine previsto per la proposizione della richiesta di discussione orale.

L'art. 23 comma 4 del dl n. 76/2020 prevede che la stessa debba essere formulata in forma scritta dal Pm o dal difensore nel termine perentorio di 15 giorni liberi anteriori rispetto all'udienza.

Il problema che si è verificato nel caso di specie riguarda il rigetto di detta istanza, perché presentata il giorno successivo non festivo a quello di scadenza, che cadeva di domenica.

Per il difensore la richiesta ha rispettato la regola ribadita anche dalle Su, ossia che se il termine calcolato a giorni se scade in un giorno festivo, lo stesso viene prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.

Conclusioni sulle quali la Cassazione non si dimostra concorde rilevando che il termine stabilito dall'art. 23 comma 4 della legge n. 176/2020, che ha previsto la regola della presentazione della richiesta di discussione orale nel termine perentorio di 15 giorni liberi e prorogata sino al 31 dicembre 2021, prevede un termine a giorni liberi per il quale, come è noto, non si calcolano il dies a quo e il dies ad quem.

Precisa poi che il termine del caso di specie e che scadeva il 07.11.2021 (domenica) è "prima dell'udienza" del 23.11.2021 per cui andava calcolato a ritroso, visto che il 07 novembre era festivo. Il termine in cui doveva essere presentata la richiesta era in sostanza il 6 novembre e non l'8 novembre 2021.

Per la Cassazione va quindi sancito il seguente principio: "il termine di cui all'art. 172, co. 3, cod. proc. pen. diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, opera anche con riguardo ai termini che si computano 'a ritroso' (come, nella specie, quello previsto dall'art. 23 bis, co. 4, della legge 176/2020 ex art. 23 d.l. n. 149/2020, norma la cui operatività è stata più volte prorogata nel tempo, ad oggi fino al 31/12/2022), ovvero a tutti quelli contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Ma tale operatività deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il 'dies ad quem' dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo".

Scarica pdf Cassazione n. 944/2023

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