La strada pubblica o privata è soggetta alle norme del codice della Strada se ha una destinazione ad uso pubblico, l'obbligo assicurativo quindi vale anche se l'auto è parcheggiata in un luogo privato ma aperto alla circolazione

Parcheggio auto senza RCA in luogo privato

Non rileva che l'auto senza assicurazione sia in sosta in un'area privata, questa situazione non esime il proprietario dall'obbligo di assicurare il veicolo, soprattuto se l'area ha una destinazione ad uso pubblico e quindi risulta aperta alla circolazione.

Vediamo perché la Cassazione è giunta a questa conclusione nell'ordinanza n. 37851/2022 (sotto allegata).

Il GdP respinge l'opposizione a un verbale di accertamento con il quale è stata irrogata la multa al trasgressore per aver sostato la sua auto priva di assicurazione in un luogo privato.

Decisione che viene impugnata ma che il Tribunale in appello conferma perchè anche se l'auto è stata parcheggiata in un luogo privato tale area era comunque aperta alla circolazione.

Tesi che viene confermata anche dalla Cassazione la quale, nel respingere il ricorso del trasgressore soccombente fa presente che il Tribunale, con una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ha affermato che: "Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l'obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi" e che, richiamando la Cassazione n. 14367/2018 : "(La definizione di "strada", che comporta l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva."

Scarica pdf Cassazione n. 37851/2022

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