L'art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014 prevede che il compenso dell'avvocato sia aumentato del 30% se gli atti redatti con tecniche informatiche rendono utili la consultazione o la fruizione degli stessi e degli allegati

Niente maggiorazione compensi se i link non agevolano la consultazione

La Cassazione, nell'ordinanza n. 37692/2022 (sotto allegata) chiarisce che non spetta la maggiorazione delle spese processuali prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM n. 55/2014 quando la tecnica redazionale telematica non agevola in modo apprezzabile la consultazione delle produzioni. vediamo perchè.

Un soggetto agisce in giudizio per chiedere l'indennizzo previsto dalla legge Pinto per la irragionevole durata del processo. La Corte di Appello riconosce allo stesso 800 euro di indennizzo e gli nega la richiesta di maggiorazione del 30% delle spese processuali fondata sulla tecnica di redazione degli atti in modalità telematica ai sensi dell'art. 4 DM n. 55/2014, visto che grazie ai link si accedeva agevolmente ai verbali di causa (non a tutti i verbali di udienza) e ai provvedimenti adottati.

Decisione che viene impugnata dal soccombente e che la Cassazione rigetta, ricordando che l'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 "nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto."

La valutazione dell'utilità è comunque rimessa al Giudice e nel caso di specie la Corte ha rilevato che le tecniche di redazione di fatto non hanno agevolato la consultazione delle produzioni. Non utile il collegamento ad un unico file, a cui era preferibile il collegamento ai singoli verbali di causa.

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