L'assegno di divorzio erogato all'ex è un reddito proprio di cui occorre tenere conto al fine di erogare l'assegno sociale, che è prestazione assistenziale per gli ultra 65 enni senza mezzi

Assegno sociale e assegno di divorzio

Un uomo ricorre all'Inps lamentando il mancato riconoscimento dell'assegno sociale. Ricorso che viene accolto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 495/2022 (sotto allegata) poiché dalle prove è emerso che l'uomo non possiede redditi che ostacolano il riconoscimento della misura. Lo stesso è separato e ciascuno dei coniugi in sede di separazione ha dichiarato di voler provvedere in autonomia al proprio mantenimento.

Questo perché, l'assegno divorzile che viene erogato in favore dell'ex coniuge (legge n. 898/1970, art. 5 comma 4) rientra nei "redditi propri" dei quali, in base alla legge n. 153/1969 art. 26 si deve tenere conto per accertare, se sussiste o meno, in capo all'ex coniuge che lo percepisce, il diritto alla pensione sociale, prestazione assistenziale sussidiaria, finalizzata a soccorrere i cittadini con più di 65 anni che non hanno i mezzi necessari per vivere.

E poiché nel caso di specie l'assegno di mantenimento o di divorzio non è mai stato corrisposto, nessun ostacolo si frappone al riconoscimento della pensione sociale.

"Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione "assistenziale" dell'assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione."

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Scarica pdf Trib. Roma n. 495/2022

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