Il dlgs n. 105/2022 che ha attuato la direttiva UE 2019/1158 sull'equilibrio vita familiare e lavoro prevede anche sanzioni a carico del datore di lavoro che non rispetta le regole, illustrate da una nota dell'INL

Congedi parentali e sanzioni per il datore di lavoro

La nota INL n. 2414 del 6 dicembre 2022 (sotto allegata) precisa quali sono le sanzioni a cui è soggetto il datore di lavoro che ostacolano i dipendenti nell'esercitare i diritti previsti dal Dlgs n. 105/2022 che ha attuato la Direttiva UE 2019/1158 sull'equilibrio vita privata e lavoro.

Vediamo in quali casi e quali sono le sanzioni per il datore:

Congedi di paternità

Art. 31 bis Dlgs n. 151/2001: "il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 (….)"

Congedo di paternità alternativo

Art. 31 bis Dlgs n. 151/2001: "Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 28 e' punito con le sanzioni previste all'articolo 18" ossia: sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi.

Divieto di licenziamento

In caso di licenziamento del padre lavoratore che beneficia del congedo di paternità obbligatorio o alternativo il datore è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582, non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981

Diritto al rientro e alla conservazione del lavoro

Il datore che viola questo diritto è punito come nel caso precedente, con la sanzione amministrativa da euro 1.032 ad euro 2.582.

Riposi permessi e congedi

Prevista la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, per il datore che viola le regole su:

  • riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42);
  • assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis)
  • riposi giornalieri del padre e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).

Congedi parentali
e assistenza figli

Restano ferme le sanzioni previste in materia di congedi parentali dall'art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001, che puniscono il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro in questione con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582.

Misura interdittiva

Prevista la misura interdittiva del mancato conseguimento da parte del datore della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni, se lo stesso rifiuta, si oppone, ostacola l'esercizio dei diritti, (se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della stessa) in relazione alle seguenti misure:

  • congedo di paternità alternativo
  • divieto di licenziamento
  • diritto al rientro e conservazione del posto
  • riposi permessi e congedi
  • congedi parentali e assistenza figli
  • permessi per assistere disabile ex art. 33, commi 2 e 3, L. n. 104/1992,
  • lavoro agile,
  • lavoro part time e possibilità di trasformazione,
  • congedi art. 4 legge 53/2000 eventi e cause particolari.

Scarica pdf INL n. 2414/2022

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