La madre che concede il comodato d'uso dell'immobile di sua proprietà al figlio per le sue esigenze familiari non può chiederne la restituzione solo perché i nuclei familiari del figlio sono cambiati dopo la fine di due matrimoni

Comodato casa familiare e modifica nucleo familiare

Il comodato che ha per oggetto l'immobile concesso al figlio per le sue esigenze famigliari non viene meno se il primo, così come il secondo matrimonio finiscono. A rilevare sono le finalità per le quali è stato concesso, non che il nucleo familiare cambi, tanto più che la proprietaria non ha mai chiesto la restituzione dell'immobile dopo la disgregazione dei vari legami familiari e non ha mai dedotto la sopravvivenza di un suo bisogno urgente. La stessa si è limitata a sostenere l'occupazione abusiva dell'immobile.

Questa l'interessante decisione contenuta nella sentenza del Tribunale di Mantova del 21 novembre 2022 (sotto allegata).

Tutto accade perché una mamma concede al figlio un immobile in comodato d'uso per le esigenze familiari di quest'ultimo. Poiché però il primo, così come il secondo vincolo matrimoniale vengono meno, con il conseguente venir meno dei bisogni familiari, la donna ritiene che il contratto debba ritenersi sciolto.

Tesi che però non viene condivisa dal Tribunale perché il comodato ai sensi dell'art. 1804 cc è un contratto intuitu personae e poi perché la durata del contratto risulta ancorata al godimento della famiglia del comodatario, per cui lo stesso resta in piedi fino a quando tale necessità non viene meno.

Per il Tribunale "non è quindi possibile inferirne una sua cessazione per il venir meno di quella specifica, iniziale, destinazione, a seguito della rottura del primo e del secondo vincolo coniugale e quindi delle esigenze della famiglia del convenuto, così come "evolutasi" nel tempo anche se in seguito a disgregazione di quella originaria."

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Scarica pdf Tribunale Mantova 21.11.2022

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